le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto del fenomeno dei reati di atti persecutori in ambito condominiale e di vicinato

S.2014 · titolo ufficiale: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto del fenomeno dei reati di atti persecutori in ambito condominiale e di vicinato

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Rapani Ernesto, presentato il 05/08/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche all'articolo 612- bis del codice penale in materia di atti persecutori commessi nell'ambito del vicinato e del condominio)

1. All'articolo 612- bis del codice penale, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso nell'ambito di rapporti di vicinato, di convivenza condominiale o comunque in contesti caratterizzati dalla stabile prossimità abitativa tra l'autore e la persona offesa. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto di cui al comma precedente è commesso: 1) nei confronti di una persona o di un nucleo familiare nel quale anche uno solo dei componenti, a causa di malattia fisica o psichica, dell'età o di altra condizione di particolare vulnerabilità, si trovi in una situazione di minorata difesa; 2) da due o più persone; 3) avvalendosi dell'opera di un minore o di una persona non imputabile a causa della propria infermità; 4) quando il persecutore istiga terzi soggetti a commettere il reato di cui al comma precedente; 5) avvalendosi della forza intimidatrice derivante da precedenti condanne dell'autore o di un suo familiare ovvero da altre circostanze concretamente idonee a incutere timore nella persona offesa, al fine di costringerla a subire gli atti persecutori. In caso di condanna per il reato di cui al presente articolo, il giudice impone al reo l'obbligo di trasferire la propria dimora a una distanza adeguata rispetto a quella della persona offesa, idonea a garantirne la sicurezza e la serenità ».

Art. 2. (Introduzione dell'articolo 612- bis .1 del codice penale, in materia di violazione dell'obbligo di trasferimento)

1. Dopo l'articolo 612- bis del codice penale è inserito il seguente: « Art. 612- bis .1 – (Violazione dell'obbligo di trasferimento) – Se l'autore del reato di cui all'articolo 612- bis , commi quinto e sesto, vìola l'obbligo di trasferimento di cui all'articolo 283- bis del codice di procedura penale o l'obbligo di trasferimento di cui al settimo comma del suddetto articolo 612- bis , lo stesso è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La condanna comporta il trasferimento coattivo in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 283- bis del codice di procedura penale ».

Art. 3. (Obbligo di trasferimento)

1. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 283- bis. – (Obbligo di trasferimento) – 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di trasferimento, il giudice, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della persona offesa, ha la facoltà di imporre all'imputato di trasferire la propria dimora, prescrivendo che la nuova abitazione sia situata a una distanza adeguata rispetto a quella della persona offesa e determinando i limiti territoriali del divieto di ritorno. 2. Nel disporre la misura dell'obbligo di trasferimento il giudice può prescrivere nei confronti dell'imputato procedure di controllo mediante mezzi elettronici o strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. 3. Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi o strumenti anzidetti o non ottemperi all'obbligo di trasferimento il giudice, con lo stesso provvedimento, dispone la misura della custodia cautelare in carcere ».

scheda ufficiale sul sito del Senato