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Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

S.2015 · titolo ufficiale: Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

stato: in relazione, ultima attività il 15/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro politiche agricole alimentari e forestali Lollobrigida, Ministro aff. europei, PNRR e politiche di coesione Foti, presentato il 06/08/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

1. La dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: « 425-bis. Allo scopo di finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni, nel rispetto del regime di aiuti di cui al comma 424, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029. 425-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti di cui al comma 425- bis . 425-quater. Agli oneri derivanti dal comma 425- bis , pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Art. 2. (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

1. Al fine di rafforzare l'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese agricole del frumento, di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti e di promuovere pratiche agricole sostenibili, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dall'anno 2027, con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana con le modalità definite ai sensi del comma 5 è concesso, per l'anno 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Ai sensi del presente articolo, per « contratti di filiera » si intendono accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno a oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni, e che prevedono: a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione; b) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna; c) l'impegno delle parti a rispettare requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale; d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

3. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura massima del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale, nella misura massima del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni e nella misura massima del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni del comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato e acquistano efficacia dalla data della notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo, compresi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, tenendo altresì conto delle specificità dei conferimenti che gli agricoltori effettuano alle cooperative di cui sono soci, le tipologie degli investimenti agevolabili, per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e il riconoscimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di controllo e di revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario.

6. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 3. (Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

1. Al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, sono concessi contributi per investimenti finalizzati: a) all'acquisto di manze iscritte nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, ovvero all'allevamento, per un periodo minimo di ventiquattro mesi, di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso; b) alla produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine carne-latte con tori di razze specializzate per la produzione di carne, anche mediante l'uso di seme sessato di tori, che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero dei parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda; c) allo svezzamento e all'accrescimento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno sei mesi; d) all'accrescimento del bovino da 200 a 500 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno dodici mesi; e) alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis .

4. I contributi di cui al comma 1, lettera e) , sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029.

6 . L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura svolge, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'attività di assistenza tecnica per le misure previste dal presente articolo, come disciplinata dal decreto di cui al comma 2. A tale fine è concesso all'Agenzia un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, a 8 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 4. (Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Per le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinata per una quota del 65 per cento alla concessione di mutui a tasso agevolato e per una quota del 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 5. (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50 milioni di euro per l'anno 2029 per l'attuazione degli investimenti del Piano olivicolo nazionale 2026-2030 per il rilancio del settore olivicolo nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e per l'attuazione delle misure in esso previste, compreso il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'attuazione delle misure programmate nel Piano olivicolo nazionale 2026-2030.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura svolge, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'attività di assistenza tecnica per le misure previste dal presente articolo, come disciplinata dal decreto di cui al comma 2. A tal fine, all'Agenzia è concesso un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, a 8 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è inserito il seguente: « Art. 1- bis . – 1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare, di salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale e di garantire la tutela delle produzioni nazionali, non è consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora sia finalizzato alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui le piante di olivo di cui al medesimo comma 1 siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo modalità stabilite con leggi regionali ».

Art. 6. (Modifiche all'articolo 21 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e di adeguamento delle derivazioni)

1. All'articolo 21- bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « entro il 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2028, con possibilità di proroga »; b) al comma 1- bis , le parole: « entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2028 ».

Art. 7. (Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa )

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa e di completarne il processo di eradicazione dal territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è nominato il Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa . Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2028.

2. Il Commissario straordinario: a) coordina e monitora le azioni poste in essere da autorità statali, territoriali e locali e dai servizi fitosanitari nei territori interessati dalla fitopatia; b) coordina le attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza; c) adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, per prevenire ed eradicare la fitopatia nonché per eliminare i rischi di propagazione nel territorio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra le misure adottate e le finalità perseguite.

3. Il Commissario straordinario può avvalersi di tre sub-commissari, dallo stesso designati e in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento dell'incarico. Ai sub-commissari sono attribuiti specifici settori di intervento nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

4. Con una o più ordinanze, il Commissario straordinario provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, destinata ad assistere lo stesso nell'esercizio delle funzioni e collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La struttura di supporto opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario. Ai componenti della struttura di supporto spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Alla struttura di supporto di cui al comma 4 può essere assegnato un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Al Commissario straordinario è corrisposto, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, un compenso pari a 70.000 euro annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Al fine di sostenere i rimborsi per le spese di missione dei sub-commissari di cui al comma 3 e del contingente di personale di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2026 e di 66.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati al Commissario straordinario è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 1 milione di euro per l'anno 2027 e di 1.500.000 euro per l'anno 2028. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, complessivamente pari a 568.000 euro per l'anno 2026, a 1.136.000 euro per l'anno 2027 e a 1.636.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 8. (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie e da fitopatie)

1. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizoozie e da fitopatie possono beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, verificatasi nell'anno 2025: a) una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente; b) una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento rispetto all'anno precedente; c) nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente.

2. Possono beneficiare della facoltà di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per una durata pari a quella della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è automaticamente prorogata per un periodo pari a quello della sospensione stessa.

3. Il presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 9. (Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2 - bis . Le risorse del Fondo di parte capitale possono essere altresì destinate alla realizzazione di misure di biosicurezza e di sorveglianza previste dalle ordinanze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, tra cui la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, anche a favore di soggetti diversi dagli allevatori. 2 - ter . Per le misure di messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, che a tale fine è integrata di un corrispondente importo per il medesimo anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana, è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3- bis , pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »; c) al comma 5, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dai commi 1, 2 e 3 ».

Art. 10. (Introduzione dell'articolo 16- bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di concessione di terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA ai giovani)

1. Nel titolo II della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: « Art. 16- bis. – (Concessione di terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA ai giovani) – 1. Nell'ambito degli interventi fondiari destinati all'imprenditoria agricola giovanile, l'ISMEA avvia procedure per la concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4- quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione. 2 . Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto. 3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dagli articoli 9, 9- bis e 9- ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, attestata dal possesso di un diploma di laurea nelle classi di laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o L-26 Scienze e tecnologie alimentari ovvero di un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il servizio civile svolto nell'ambito di progetti di servizio civile agricolo. 4 . I soggetti di cui al comma 3 possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i requisiti di cui al predetto comma 3. 5. Per partecipare alle procedure di cui al comma 2 è necessario presentare un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Ove l'ISMEA ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, trasmette motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative di carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti. 6 . In conformità al piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario. 7 . L'ISMEA verifica periodicamente l'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario ai sensi del comma 5, segnalando al comodatario stesso gli inadempimenti del contratto o del piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento del contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato. 8. Al termine della durata del contratto di comodato, al comodatario che non sia inadempiente spetta il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno stesso, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, alle condizioni di cui al primo periodo, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente ».

Art. 11. (Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)

1. Le disposizioni del presente articolo stabiliscono princìpi e criteri generali per il recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali nonché di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.

2. Per le finalità del presente articolo, si definiscono: a) « terreno abbandonato »: un terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai princìpi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle relative disposizioni nazionali di attuazione, a esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione; b) « terreno silente »: un terreno agricolo i cui proprietari, a seguito di apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio il terreno è collocato, siano risultati non individuabili o non reperibili.

3. I comuni possono censire i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori e li inseriscono in un inventario completo e aggiornato denominato « banca comunale delle terre », pubblicato in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. I terreni inseriti nella banca comunale delle terre sono resi disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.

4. Con le forme di cui al comma 3 e per le medesime finalità, i comuni possono provvedere a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la banca di dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. I comuni possono provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della banca comunale delle terre, di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico.

6. I soggetti che intendono coltivare i terreni abbandonati presentano al comune nel cui territorio essi sono situati una manifestazione di interesse corredata di un piano di sviluppo. Il comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario alla stipulazione di un contratto di affitto agrario tra quest'ultimo e l'impresa interessata, ai sensi delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11, e 3 maggio 1982, n. 203. Per i terreni di proprietà del comune da destinare all'uso agricolo si procede ai sensi del primo e del secondo periodo nel rispetto delle normative vigenti in tema di valorizzazione e di affidamento dei suddetti terreni.

7. I soggetti che intendono coltivare un terreno silente presentano al comune nel cui territorio esso è situato una domanda corredata di un piano di sviluppo. Il comune approva il piano di sviluppo e stipula un contratto di affitto del terreno, nel quale sono specificati il canone di affitto e gli obblighi e le responsabilità del privato utilizzatore, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali e idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni. Il comune conserva i canoni di affitto a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini previsti dal periodo precedente, i canoni rimangono acquisiti al comune. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga opposizione da parte di una persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale sul bene stesso, il contratto di affitto è risolto di diritto con effetto dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente chieda di subentrare nel contratto medesimo; in tale caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, ferme restando le condizioni già previste dal contratto.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di attribuire le funzioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 alle rispettive amministrazioni nonché di individuare e definire: a) i soggetti che, compatibilmente con la vocazione e la destinazione agricola dei terreni abbandonati e dei terreni silenti, possono presentare una manifestazione di interesse o una domanda di coltivazione dei terreni di cui ai commi 6 e 7; b) i contenuti e i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti di cui rispettivamente ai commi 6 e 7; c) le procedure per la scelta del contraente; d) le modalità di determinazione del canone di affitto; e) le condizioni e i limiti per l'utilizzo dei terreni; f) gli ulteriori contenuti del contratto; g) le modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7; h) la registrazione dei terreni di cui ai commi 3 e 4 nel Registro nazionale dei terreni silenti, di cui all'articolo 30 della legge 12 settembre 2025, n. 131; i) le misure di coordinamento per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti.

9. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti adottano le misure necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo.

10. L'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessa di avere efficacia, in ciascuna regione e provincia autonoma, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. Restano salvi gli effetti del citato articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 sui contratti stipulati e vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 . (Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)

1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'ospitalità, purché esercitata dalle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, e, per l'attività oleoturistica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13. (Ricambio generazionale del personale della ricerca)

1. Al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 14. (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari)

1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA.

2. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 15. (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assume la denominazione di « Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia ».

2. Nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, le parole: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia » e la sigla: « AGEA », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « AGEAIT ».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari ».

4. Con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 16. (Innovazione tecnologica, Banca dati unica zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2 - bis . Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese agricole esercenti attività di allevamento, migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi del comparto zootecnico e favorire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria del settore, la Banca dati unica zootecnica è l'infrastruttura nazionale per la raccolta, l'integrazione, l'interoperabilità e la gestione dei dati del comparto zootecnico. La Banca dati unica zootecnica è tenuta dal Ministero della salute e gestita attraverso il Centro nazionale servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. 2 - ter . Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati: a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca dati unica zootecnica; b) le modalità di interoperabilità tra la Banca dati unica zootecnica, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico; c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma; d) le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico di cui al comma 1, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati; e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; f) le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale; g) i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici »; b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: « 5. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2- ter , lettera f) , è istituito il fascicolo zootecnico elettronico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fascicolo zootecnico e la Banca dati unica zootecnica assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti. 6 . Per le attività di cui al comma 5, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura può stipulare convenzioni con i CAA per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico »; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis . Per la realizzazione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2- bis è autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le amministrazioni competenti provvedono alla gestione e alla manutenzione della Banca dati unica zootecnica di cui al comma 2- bis , con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. All'articolo 60, comma 3- bis , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente: « f-ter.1) Banca dati unica zootecnica, di cui all'articolo 4, comma 2- bis, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 ».

Art. 17. (Istituzione della Banca di dati nazionale dei profili analitici di autenticità)

1. Al fine di valorizzare le produzioni nazionali attraverso l'impiego di metodi scientifici avanzati per la verifica dell'origine e della composizione dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale, la Banca di dati nazionale dei profili analitici di autenticità, costituita dai campioni di riferimento di matrici agroalimentari e basata su tecniche quali la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR), la mappatura genetica e l'analisi dei rapporti degli isotopi stabili (IRMS).

2. La Banca di dati di cui al comma 1 è alimentata attraverso le campagne di campionamento ufficiale effettuate, nell'esercizio delle proprie competenze, dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che a tal fine può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché stipulare, nei limiti di spesa di 50.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028, accordi o convenzioni con enti universitari e di ricerca.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le matrici agroalimentari da campionare e sono stabilite le modalità di aggiornamento, di gestione e di accesso alla predetta Banca di dati da parte degli organi di controllo ufficiale di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 550.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) quanto a 50.000 euro per l'anno 2027 e a 100.000 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 18. (Disposizioni in materia di irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)

1. All'articolo 13- bis , comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: « di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « di adozione del decreto di cui al comma 3 ».

Art. 19. (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

1. Al fine di incentivare la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione, all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera a) , del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o i locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e controllato ».

Art. 20. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di denominazione degli aceti)

1. In attuazione dei princìpi di salvaguardia della qualità dei prodotti e di tutela del consumatore, il comma 1 dell'articolo 49 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, si interpreta nel senso che la previsione della denominazione « aceto di ... » comporta il divieto di utilizzare il termine « aceto » quale denominazione del prodotto, se non sia ricavato da materie prime agricole, e l'obbligo di far seguire l'indicazione della stessa materia prima agricola, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato, da cui il prodotto deriva.

Art. 21. (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13: 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; 2) il comma 5 è abrogato; b) all'articolo 57, comma 3, le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »; c) all'articolo 73, comma 7, le parole: « chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze » sono sostituite dalle seguenti: « chi impiega le sostanze rivelatrici »; d) all'articolo 76, comma 9, le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 ».

Art. 22. (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

1. In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2- bis , del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione: a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato; b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni del comma 1 sono stampigliate nel centro di imballaggio che per primo riceve le uova stesse.

3. Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura le uova prodotte in allevamenti aventi capienza fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

4. L'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi appartenenti all'Unione europea e da Paesi non appartenenti all'Unione europea all'industria alimentare nazionale, è soppressa.

Art. 23. (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera h) : 1) le parole: « (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »; 2) le parole: « e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo » sono soppresse; b) all'articolo 8: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Lo schedario viticolo si basa sul sistema unico di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »; 2) al comma 2, le parole: « unità vitata » sono sostituite dalle seguenti: « parcella viticola »; 3) al comma 5, le parole: « DOCG, DOC e IGT » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG », le parole: « unità vitate » sono sostituite dalle seguenti: « parcelle viticole » e le parole: « grafica o alfanumerica » sono soppresse; 4) al comma 6, le parole: « DOCG, DOC e IGT » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG »; 5) al comma 8, le parole: « del GIS » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema di identificazione geografica », le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio » e le parole: « , anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT » sono soppresse; 6) al comma 10, le parole: « DOP e IGP » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG » e le parole: « unità vitate » sono sostituite dalle seguenti: « parcelle viticole »; 7) nella rubrica, le parole: « e inventario del » sono sostituite dalle seguenti: « grafico e »; c) all'articolo 31: 1) al comma 6, le parole: « gran selezione » sono sostituite dalla seguente: « supremo »; 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6 - bis . La menzione “gran selezione” è riservata esclusivamente ai vini a denominazione di origine che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 6 e i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo anteriormente al 1° gennaio 2026 »; 3) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: « Le menzioni “gran selezione” e “supremo” non possono essere attribuite congiuntamente alla menzione “superiore” o “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione »; d) all'articolo 40: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera h) , la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »; 1.2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: « l-bis) un membro designato da associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti »; 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6 - bis . Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati » ; e) all'articolo 69: 1) al comma 6, le parole: « di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2025 »; 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Nei casi di cui al comma 6, i produttori, entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, rettificano la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al primo periodo determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo fino al relativo aggiornamento o alla relativa conferma »; f) all'articolo 81, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, nei confronti del Consorzio di tutela di cui al comma 4 del medesimo articolo 41 e che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al triplo dell'importo dovuto. Il responsabile delle violazioni di cui al presente comma, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare gli importi dovuti per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensivi degli interessi legali, direttamente al creditore. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. 3. Per l'illecito previsto dal comma 2, con la diffida ad adempiere il Consorzio di tutela può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al medesimo comma 2 fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine e dell'indicazione geografica ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

3. All'articolo 24- octies , comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: « per l'intervento » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi » e le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e m) ».

Art. 24. (Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi)

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica nonché di preservare l' habitat naturale, ivi compreso il sostrato boschivo »; b) all'articolo 18, secondo comma, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i - bis) la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie ».

Art. 25. (Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: « 6-bis. Nei casi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari, finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i CAA, conclusa con esito positivo la relativa istruttoria, rilasciano all'impresa istante un'attestazione che dà conto dell'esito dell'istruttoria medesima. Agli effetti della fruizione del beneficio, l'attestazione di cui al primo periodo sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento di cui al comma 6. 6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6- bis . Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trovano applicazione la procedura descritta al comma 6- bis e le linee guida di cui al primo periodo del presente comma. 6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6- bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6- bis e 6- ter da parte della sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è sospeso per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è stata realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione è definitivamente inibita la possibilità di svolgere la relativa attività. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 6-quinquies. All'istanza di autorizzazione del CAA da parte delle regioni deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, e, in particolare, gli esiti della verifica dell'AGEA quale organismo di coordinamento, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico relativamente al servizio svolto nell'ambito della delega delle funzioni da parte di un determinato organismo pagatore. Le regioni informano l'AGEA, organismo di coordinamento, di qualsiasi applicazione delle sanzioni di cui al comma 6- quater . 6-sexies . Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da 6- bis a 6- quinquies nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 26. (Disposizioni concernenti il termine massimo per il completamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei riguardi degli operai agricoli stagionali)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis . Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese impegnate in lavorazioni agricole a carattere stagionale, nelle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui al comma 4, relativi agli operai stagionali adibiti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti particolari requisiti professionali, hanno inizio all'atto della costituzione del rapporto di lavoro ovvero dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro, e sono completati entro trenta giorni dalla medesima data. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di adempiere, anteriormente all'inizio della prestazione lavorativa, agli obblighi di informazione di cui all'articolo 36. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a trenta giorni, la formazione e l'eventuale addestramento sono completati entro un termine proporzionato alla durata del rapporto e, comunque, prima del compimento del 70 per cento delle giornate di effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto ».

Art. 27. (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: « 14 - bis . Per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto si applica la disposizione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 »; b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: « Art. 10- bis . – (Diffida per violazioni sanabili) – 1. Nel caso in cui l'Autorità di contrasto accerti l'esistenza di violazioni sanabili, diffida il contraente cui le medesime sono imputabili a porre in essere le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose derivanti dalla pratica commerciale sleale posta in essere. Si considerano sanabili, ai sensi del primo periodo, le violazioni delle seguenti disposizioni: a) articolo 3, commi 2 e 4; b) articolo 4, comma 1, lettera d) , relativamente alla modifica unilaterale del prezzo; c) articolo 4, comma 4, lettera a) ; d) articolo 5, comma 1, lettere b) , c) , d) , g) e i) . 2. Con la diffida di cui al comma 1, l'Autorità di contrasto stabilisce le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intima il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale e assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per l'adempimento. 3. In caso di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida e di pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 10, comma 12, si estingue. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nel termine fissato ai sensi del comma 2, l'Autorità di contrasto effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in caso di irrogazione della sanzione, non si applicano nei confronti del trasgressore le disposizioni dell'articolo 10, comma 12- bis . 4. La diffida di cui al comma 1 del presente articolo interrompe i termini previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5 . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, se non è intervenuta la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei procedimenti in corso, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida o di omesso pagamento della sanzione nei termini fissati ai sensi del comma 2, non è necessario il rinnovo della contestazione ».

Art. 28. (Semplificazioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus , mediante le tecniche di cui al primo periodo, sono definite con linee guida approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dei servizi fitosanitari delle regioni interessate dall'emergenza ».

2 . Il secondo periodo del comma 1- bis dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è soppresso.

3. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d - ter) è inserita la seguente: « d - quater) di piante, fiori e materiali da propagazione, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari ».

4. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, è abrogato.

Art. 29. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, delle autorità competenti in materia di controlli; b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115; c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento della prestazione degli stessi anche a soggetti privati, anche costituiti in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento, per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento; d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante nonché sanzioni interdittive; e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati e attribuire all'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, la facoltà di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive; f) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo; g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente; h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115; i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici; l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, per il magazzinaggio e per le attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione; m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti; o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le misure di attuazione delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) , pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento, e a euro 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , l) , m) , n) e o) , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30. (Verifiche e controlli per l'importazione di prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008)

1. I controlli e le verifiche dei certificati di cattura per l'importazione, diversa dallo sbarco diretto, di prodotti della pesca di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, sono effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2027, alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un contingente di 20 unità di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli, così determinato: a) 1 ufficiale nel grado di capitano di vascello; b) 3 ufficiali nel grado di capitano di fregata; c) 1 ufficiale nel grado di capitano di corvetta; d) 4 unità del ruolo marescialli; e) 3 unità del ruolo sergenti; f) 8 unità del ruolo volontari in servizio permanente.

3. Il personale di cui al comma 2 è posto alle dirette dipendenze funzionali del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle dipendenze gerarchiche del Capo del Reparto pesca marittima, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, ed è a tal fine organizzato quale Nucleo centrale per la pesca marittima.

4. Il Reparto pesca marittima, organizzato quale struttura di livello dirigenziale non generale, è retto, a decorrere dall'anno 2027, da un ufficiale nel grado di contrammiraglio, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica del rispettivo grado, ed è posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Gli oneri connessi al trattamento economico, fisso e accessorio, dovuto per l'effettivo impiego del personale in soprannumero di cui ai commi 2 e 4 sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il personale interessato è da intendersi in aggiunta al contingente massimo determinato dall'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nelle valutazioni degli ufficiali aventi grado non inferiore a capitano di vascello, le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa di euro 1.791.327 annui, di cui euro 1.748.420 per oneri stipendiali ed euro 42.907 per spese di funzionamento.

7. Al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, mantenendo l'invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2027, per il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è autorizzato il ricorso ad arruolamenti integrativi per un numero massimo di unità di personale corrispondente ai contingenti di cui ai commi 2 e 4, ove ricorrano le disponibilità nell'ambito degli incorporamenti della Marina militare e limitatamente ai ruoli le cui consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a euro 1.791.327 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 31. (Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) , del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse finanziarie di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento di misure di ristoro delle perdite subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e non comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023.

2. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono a raccogliere le domande delle imprese e a concedere i ristori, per quanto non previsto dal presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Le regioni possono impiegare le risorse di cui al comma 1, nella misura definita con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché delle disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole o anche per l'attivazione, da parte delle regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

Art. 32. (Valorizzazione delle quotazioni di prezzo determinate dalle Commissioni uniche nazionali)

1. All'articolo 6- bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis . Le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 costituiscono parametro di riferimento per l'erogazione agli imprenditori del settore agro-alimentare degli aiuti, dei benefìci e dei contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per i quali rilevano i prezzi di contrattazione tra gli operatori del settore ».

Art. 33. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 34. (Disposizioni finanziarie)

1. A esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 29, comma 4, e 30, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato