Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in materia di cura e assistenza domiciliare a favore delle persone anziane non autosufficienti
S.2017 · titolo ufficiale: Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in materia di cura e assistenza domiciliare a favore delle persone anziane non autosufficienti
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Delrio Graziano ed altri, presentato il 06/08/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis . Il presente decreto, assicurando l'effettività della scelta tra le cure domiciliari e le cure presso residenze sanitarie assistenziali, favorisce la permanenza delle persone anziane non autosufficienti presso il loro domicilio, anche al fine di evitare ricoveri impropri, attraverso un sistema integrato di prestazioni domiciliari di cura e assistenza che promuovano il benessere e l'autonomia e prevengano l'aggravamento delle patologie. 1-ter . Nell'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, la Repubblica predispone e garantisce un sistema integrato di prestazioni sociosanitarie, assicurate dalle professioni sociali e sanitarie, valorizza il profilo dell'assistente familiare e sostiene i familiari che assumono parte del carico assistenziale, nonché promuove il ruolo degli enti del Terzo settore, dei volontari e del vicinato ».
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: « d-bis) “assistente familiare”: la persona, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui attività lavorativa è rivolta a garantire assistenza alle persone in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana; d-ter) “prestazioni di cura domiciliare”: le prestazioni ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, o di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale, da medici specialisti e dalle altre figure professionali necessarie, in relazione ai bisogni della persona; d-quater) “prestazioni domiciliari di lungoassistenza nella fase di cronicità”: le prestazioni integrabili a quelle di cui alla lettera d-ter) , consistenti in servizi quali l'assistenza nelle diverse circostanze della vita quotidiana, i servizi di sollievo, l'affidamento diurno, la telemedicina e il telesoccorso, la fornitura di pasti, il servizio di lavanderia, gli interventi di pulizia e le piccole manutenzioni dell'abitazione ».
Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in materia di prestazioni domiciliari di cura e assistenza)
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 2, alinea, dopo le parole: « erogati dagli ATS » sono inserite le seguenti: « , per i profili di competenza, anche con riferimento alle prestazioni domiciliari di cura e assistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d-quater) , e all'articolo 29- bis, »; b) all'articolo 27, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il PAI è redatto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso ai servizi di cui al comma 1 »; c) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: « Art. 29- bis . – (Prestazioni domiciliari di cura e assistenza) – 1 . Nell'ambito dello SNAA sono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d-quater ), in particolare attraverso: a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie e dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali, con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati; b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, ai suoi familiari anche in quanto caregiver o a chi esercita la tutela, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni infermieristiche e riabilitative, da operatori socio-sanitari o da assistenti familiari, tutti con regolare contratto di lavoro; c) contributi economici ai caregiver finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura, nonché contributi economici ad affidatari o vicini di casa; d) rimborsi delle spese sostenute dai volontari. 2 . L'accesso ai servizi domiciliari e la loro effettiva fruizione sono assicurati attraverso i PUA. 3 . Nella valutazione multidimensionale unificata, nella redazione del PAI e nella determinazione del budget di cura e assistenza ai sensi dell'articolo 27 si tiene conto della necessità di prestazioni domiciliari di cura e assistenza. Il PAI considera altresì la necessità di ausili e protesi a carico del SSN e ne facilita l'erogazione. Tali interventi sono in ogni caso attivati con risorse esterne al budget di cura e assistenza. 4 . Nell'ambito dello SNAA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del CIPA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione dei servizi domiciliari e le procedure di accreditamento e promuovono, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 4, corsi di formazione per gli assistenti familiari, al termine dei quali è rilasciato un attestato di frequenza. Il possesso di tale attestato non è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività previste nel presente decreto, ma costituisce elemento di merito. Tramite i servizi per il lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono altresì l'incontro tra domanda e offerta, in forma singola o associata, di assistenti familiari, anche offrendo elenchi di lavoratori disponibili, con indicazione di coloro che sono in possesso di esperienze e di titoli. 5 . Nell'ambito dello SNAA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, nei propri atti di programmazione e con la partecipazione degli enti del Terzo settore, un piano triennale per lo sviluppo ed il monitoraggio delle cure domiciliari. Il piano triennale assicura l'attivazione degli interventi di cui al presente articolo e individua strumenti di vigilanza sulla loro effettiva erogazione, anche mediante la fissazione di obiettivi per i direttori generali delle aziende sanitarie e la previsione che l'eventuale mancato raggiungimento dei medesimi sia valutato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di una relazione motivata dell'azienda sanitaria. Art. 29- ter . – (Riparto dei costi) – 1 . A integrazione di quanto previsto dall'articolo 22, i costi delle prestazioni domiciliari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d-quater ), e all'articolo 29- bis sono a carico del SSN, per la quota sanitaria, in misura pari alla metà della quota a carico del SSN prevista, per il ricovero dello stesso utente in una residenza sanitaria assistenziale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, calcolata con riferimento ai livelli di intensità assistenziale previsti. 2 . La quota assistenziale è determinata in misura non inferiore a quella sanitaria ed è coperta: a) dall'indennità di accompagnamento, per l'intero importo della medesima, da ogni altro reddito, pensione e trattamento assistenziale, anche non soggetto a ritenute fiscali, nonché dal patrimonio del beneficiario. In ogni caso, deve rimanere nella piena disponibilità del beneficiario una somma mensile non inferiore al trattamento pensionistico minimo assicurato dall'INPS, nonché un patrimonio corrispondente al valore minimo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) in subordine, dai comuni o dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali, a eventuale integrazione delle somme di cui alla lettera a) . 3 . Il rifiuto di compartecipare al finanziamento della quota assistenziale preclude al richiedente la possibilità di fruire degli interventi di cui all'articolo 29- bis che prevedano oneri a carico della finanza pubblica. 4 . Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono prevedere ulteriori forme di valutazione della condizione economica e di compartecipazione alla quota assistenziale. 5 . Al fine di assicurare l'appropriatezza e la libertà della scelta di cura, nell'individuazione del budget di cura e assistenza, le forme di compartecipazione alla quota assistenziale in caso di opzione per le cure domiciliari e per le cure residenziali sono determinate con le medesime modalità. 6 . Qualora l'utente sia beneficiario di trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta per un importo pari a un quarto dello stesso trattamento pensionistico, fino all'eventuale azzeramento della quota medesima ».
Art. 4. (Revisione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono apportate le modifiche ai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, al fine di includervi le prestazioni domiciliari di cura e assistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d-quater), e all'articolo 29- bis del decreto legislativo n. 29 del 2024, introdotti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.200 milioni di euro per l'anno 2027, 2.400 milioni di euro per l'anno 2028 e 3.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2027, 2.400 milioni di euro per l'anno 2028 e 3.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale individuate nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11- bis , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo corrispondente ai predetti oneri a decorrere dall'anno 2027. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.