Delega al Governo in materia di semplificazione amministrativa e burocratica in favore delle micro, piccole e medie imprese
S.2024 · titolo ufficiale: Delega al Governo in materia di semplificazione amministrativa e burocratica in favore delle micro, piccole e medie imprese
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Romeo Massimiliano ed altri, presentato il 31/08/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Princìpi e finalità)
1. In coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di riduzione degli oneri amministrativi per il periodo 2024-2029, con il principio dell'unicità dell'invio, cosiddetto « principio once only », e con le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, nonché in attuazione e a completamento degli interventi già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall'Agenda per la semplificazione 2020-2026, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi di conformità, migliorare la qualità della regolazione, garantire la certezza dei tempi e delle procedure amministrative e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, la presente legge reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione amministrativa e burocratica degli adempimenti a carico delle imprese, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese.
Art. 2. (Delega al Governo in materia di semplificazione amministrativa e burocratica in favore delle micro, piccole e medie imprese)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, con particolare riferimento a quelle rappresentative delle micro, piccole e medie imprese, uno o più decreti legislativi per la revisione e la semplificazione della disciplina degli adempimenti amministrativi posti a carico delle micro, piccole e medie imprese. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 4.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
Art. 3. (Princìpi e criteri direttivi generali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo osserva, oltre che i princìpi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alla legge 11 novembre 2011, n. 180, i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) assicurare la qualità della regolazione, mediante l'applicazione sistematica dell'analisi e della verifica dell'impatto della regolamentazione e l'adozione di un test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (SME test), da svolgere in raccordo con gli strumenti di valutazione già previsti dalla normativa vigente, senza introdurre ulteriori e distinti adempimenti valutativi; b) dare piena e generalizzata applicazione al principio once only , secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono richiedere alle imprese dati, documenti o informazioni già in possesso di altra amministrazione pubblica, salve le verifiche strettamente necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; c) realizzare la piena interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali rilevanti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa, valorizzando la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50- ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza la creazione di nuove e distinte infrastrutture; d) introdurre il principio secondo cui l'adozione di un nuovo adempimento amministrativo a carico delle imprese è subordinata all'individuazione e alla contestuale eliminazione o riduzione di un onere equivalente, determinato sulla base della stima dei relativi costi amministrativi, cosiddetta « clausola one in, one out » , fatte salve le disposizioni di derivazione europea di stretta attuazione; e) applicare il principio di proporzionalità e di differenziazione degli obblighi amministrativi gravanti sulle imprese in ragione della dimensione, del settore economico e del profilo di rischio dell'impresa, con particolare riguardo alla condizione delle micro e piccole imprese; f) garantire la certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi che riguardano le imprese, mediante la fissazione di termini perentori, il rafforzamento degli istituti del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività, nonché una disciplina per i casi di inosservanza dei termini da parte delle amministrazioni procedenti; g) assicurare, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, il coordinamento degli adempimenti amministrativi connessi alle attività di controllo sulle imprese, al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e reiterate richieste dei medesimi dati, documenti e informazioni da parte di amministrazioni diverse; h) valorizzare gli strumenti di assistenza e di accompagnamento delle imprese nell'adempimento degli obblighi amministrativi, quali l'interpello, le risposte vincolanti a quesiti di interesse generale e le attività di supporto preventivo, in luogo di un approccio esclusivamente sanzionatorio; i) istituire un meccanismo permanente di revisione periodica degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, misurati con gli strumenti della cosiddetta « metodologia dello Standard Cost Model » , al fine di prevenire la progressiva ricostituzione degli oneri semplificati; l) assicurare, nell'attuazione della normativa dell'Unione europea incidente sugli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, il rispetto del divieto di introduzione di obblighi e restizioni ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla normative europea in sede di recepimento, cosiddetto « divieto di gold plating », salvo che ciò risulti necessario per la tutela di interessi pubblici rilevanti e sia adeguatamente motivato sulla base di una valutazione dei relativi costi e benefici, con particolare riguardo all'impatto sulle micro, piccole e medie imprese; m) garantire il coordinamento con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi fissati dalla Commissione europea per il periodo 2024-2029, nonché con la legislazione statale e regionale vigente in materia e con gli interventi di semplificazione normativa e amministrativa già adottati o in corso di attuazione, assicurando l'unitarietà e la coerenza del quadro regolatorio ed evitando duplicazioni di adempimenti, procedimenti e strumenti amministrativi.
Art. 4. (Princìpi e criteri direttivi specifici)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) con riferimento alla standardizzazione e all'accesso unico: 1) adottare, su tutto il territorio nazionale, modelli uniformi di modulistica per i procedimenti amministrativi di maggiore incidenza sulle imprese, previa intesa in sede di Conferenza unificata; 2) potenziare, quale punto di accesso unico digitale alle procedure amministrative di interesse delle imprese, il portale « Impresa in un giorno » e il sistema degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), rafforzandone il ruolo di interlocutore esclusivo con la pubblica amministrazione, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/1724, senza istituire ulteriori e distinti portali; b) con riferimento alla riduzione e alla razionalizzazione degli adempimenti: 1) procedere alla ricognizione e all'eliminazione degli adempimenti amministrativi ridondanti, superati o privi di effettiva utilità ai fini della tutela degli interessi pubblici coinvolti; 2) ridurre il numero dei titoli abilitativi e autorizzatori richiesti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa, ampliando il ricorso all'autocertificazione, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla conferenza di servizi in forma semplificata; c) con riferimento alla digitalizzazione: 1) procedere alla reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi prima della loro digitalizzazione, al fine di evitare il mero trasferimento su piattaforme informatiche di procedure già complesse; 2) garantire l'interoperabilità delle piattaforme informatiche già esistenti, evitando la moltiplicazione di credenziali, applicativi e punti di accesso distinti per i medesimi procedimenti; d) con riferimento alla stabilità normativa e al monitoraggio: 1) limitare la frequenza delle modifiche alla disciplina amministrativa applicabile alle imprese, prevedendo, ove possibile, date di decorrenza uniformi per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni; 2) istituire un sistema stabile di monitoraggio e di revisione periodica degli oneri amministrativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) , con cadenza almeno biennale, volto a rilevare l'andamento complessivo dei costi amministrativi gravanti sulle imprese, distintamente per le micro, piccole e medie imprese, nonché a verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) , e il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi previsti dalla presente legge.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 6. (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .