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Rafforzamento e adeguamento capacità di difesa nazionale

S.2028 · titolo ufficiale: Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale

stato: esame in comm., ultima attività il 20/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro difesa Crosetto ed altri, presentato il 10/09/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Ulteriori attribuzioni del Ministero della difesa)

1. All'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Ministero della difesa, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2: a) svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22; b) promuove e sostiene iniziative dirette: 1) allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della Nazione; 2) alla salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari ».

Art. 2. (Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: « b - ter) ha alle dipendenze: 1) un Sottocapo di stato maggiore, da cui dipende lo Stato maggiore della difesa di cui alla lettera a) ; 2) un Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, il cui incarico è ricoperto dal Comandante di cui al comma 1- bis dell'articolo 29 »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 - bis . Il Sottocapo di stato maggiore di cui al comma 1, lettera b-ter) , numero 1), è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo e gli è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1818 »; b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: « Art. 28. – (Comitato dei Capi) – 1. Il Comitato dei Capi è il più alto organo di consulenza del Ministro della difesa. 2. Il Comitato dei Capi è composto dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti. 3. I componenti del Comitato dei Capi vi partecipano, nel rispetto delle attribuzioni stabilite dalla legge, per la formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa. 4. Le disposizioni regolanti il funzionamento del Comitato dei Capi sono contenute nel regolamento »; c) all'articolo 30, le parole: « Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa »; d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: « Art. 30.1 . – (Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida) – 1. Il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, retto da un generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate in servizio permanente, è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. 2. Il Centro di cui al comma 1, con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, interforze e di Forza armata, svolge le seguenti funzioni: a) coerentemente con le attribuzioni del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29, definisce, implementa e dirige attività esercitative su scenari complessi orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all'integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all'ottimizzazione di processi decisionali nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare; b) valorizza le esperienze acquisite anche nell'ambito delle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145; c) in coordinamento con le articolazioni interessate, monitora e analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto ai fini dello sviluppo della dottrina per gli aspetti militari ».

2. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, al primo periodo, le parole: « Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa » e, al secondo periodo, le parole: « Il RIS » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comando interforze Cyber Intel – Reparto informazioni e sicurezza ».

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a) , numero 2), è autorizzata la spesa di 441.210 euro annui, a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 3. (Commissione di vertice interforze)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 165, comma 3: 1) dopo le parole: « è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice » è inserita la seguente: « interforze »; 2) dopo le parole: « quali componenti delle commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »; b) all'articolo 1034, comma 1, lettera a) , dopo le parole: « le Commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »; c) all'articolo 1035, comma 1, dopo le parole: « le Commissioni di vertice » è inserita la seguente: « interforze »; d) all'articolo 1036: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita una Commissione di vertice interforze composta: a) per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, da dieci membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Capo di stato maggiore di Forza armata, fanno parte i generali di corpo d'armata che ricoprono incarichi di Sottocapo di stato maggiore di Forza armata e Comandante di vertice dell'area operativa, logistica e della formazione di Forza armata, nonché altri quattro membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice direttore nazionale degli armamenti, Vice segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia; b) per l'Arma dei carabinieri, da dodici membri di cui, oltre al Capo di stato maggiore della difesa e al Comandante generale, fanno parte i generali di corpo d'armata che ricoprono incarichi di Vice comandante generale, Comandante delle unità mobili e specializzate, Comandante del Comando interregionale più anziano, Comandante del comando delle scuole e Comandante del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, nonché altri cinque membri delle Forze armate individuati annualmente con decreto del Ministro della difesa tra i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti che ricoprono gli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti, Segretario generale della difesa, Sottocapo di stato maggiore della difesa, Comandante del Comando operativo di vertice interforze, presidente del Centro alti studi per la difesa, Vice direttore nazionale degli armamenti, Vice segretario generale della difesa, Vice comandante del Comando operativo di vertice interforze e, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, direttore della Direzione investigativa antimafia e direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia »; 2) al comma 2, dopo le parole: « di vertice » è inserita la seguente: « interforze »; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Alla Commissione di cui al comma 1, lettera a) , oltre ai membri ivi indicati, partecipa: a) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi dell'Esercito italiano, se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; b) l'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito italiano, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma; c) l'ufficiale ammiraglio non appartenente al Corpo di stato maggiore più elevato in grado o più anziano degli altri Corpi della Marina militare, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo; d) l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo »; 4) alla rubrica, dopo le parole: « di vertice » è aggiunta la seguente: « interforze »; e) all'articolo 1041, il comma 1 è abrogato; f) all'articolo 1094- bis , comma 1, le parole: « della Forza armata di appartenenza » sono sostituite dalla seguente: « interforze »; g) all'articolo 1096, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis . Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, l'ufficiale, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, deve aver svolto, nel grado non inferiore a maggiore e gradi corrispondenti, uno o più incarichi in ambito interforze, per la durata complessiva di almeno un anno, a decorrere dall'anno 2030, e di almeno due anni, a decorrere dall'anno 2033. Per l'Arma dei carabinieri, tali obblighi possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, individuati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale »; h) alla tabella 1: 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 4) al quadro V, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di maggiore generale, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; i) alla tabella 2: 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »; 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »; 3) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di ammiraglio ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di capitano di corvetta a partire dal 1° gennaio 2033 »; l) alla tabella 3: 1) al quadro I, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione aerea, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 2) al quadro II, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 3) al quadro III, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; 4) al quadro IV, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale ispettore, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze, a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 »; m) alla tabella 4, quadro I, specchio C), nella colonna 6, in corrispondenza del grado di generale di divisione, sono inserite le seguenti parole: « 1 anno di servizio in organismi interforze o incarichi equipollenti a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2030 e fino al 31 dicembre 2032; 2 anni di servizio in organismi interforze o incarichi equipollenti a decorrere dal grado di maggiore a partire dal 1° gennaio 2033 ».

Art. 4. (Disposizioni di interesse comune delle Forze armate ivi inclusa l'Arma dei carabinieri)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 532 è inserito il seguente: « Art. 532- bis . – (Risarcimento dei danni subiti da terzi) – 1. Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, è promossa nei confronti del Ministero della difesa l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere dalle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, altresì, in caso di compiti, previsti da disposizioni di legge, svolti nei teatri operativi all'estero ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145. È fatto salvo il diritto di rivalsa del Ministero della difesa. 2. Se le condotte di cui al comma 1 costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero della difesa e, nel caso in cui sia esercitata l'azione civile nel processo penale, è disposta d'ufficio la citazione del Ministero stesso in qualità di responsabile civile. 3. Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle procedure di cui agli articoli 452 e seguenti del regolamento »; b) dopo l'articolo 2132 è inserito il seguente: « Art. 2132- bis . – (Risarcimento dei danni subiti da terzi – Corpo della Guardia di finanza) – 1 . Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale, è promossa nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere dal Corpo della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, altresì, in caso di compiti, previsti da disposizioni di legge, svolti nei teatri operativi all'estero, ovvero autorizzati per la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145. È fatto salvo il diritto di rivalsa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Se le condotte di cui al comma 1 costituiscono reato, l'azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero dell'economia e delle finanze e, nel caso in cui sia esercitata l'azione civile nel processo penale, è disposta d'ufficio la citazione del Ministero stesso in qualità di responsabile civile. 3 . Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile del danno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle procedure di cui agli articoli 48 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188 »; c) all'articolo 267, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) la sistemazione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione e custodia dei sepolcreti di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani, delle zone monumentali e dei musei militari, ad esclusione di quelli di diretta pertinenza delle singole Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, anche in collaborazione con le strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria ».

2. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad azioni risarcitorie per danni ingiusti cagionati, ai sensi degli articoli 532- bis , commi 1 e 2, e 2132- bis , commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, il Ministero della difesa o il Ministero dell'economia e delle finanze intervengono, rispettivamente, in qualità di responsabile civile, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

Art. 5. (Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 239 sono inseriti i seguenti: « Art. 239- bis. – (Navi militari e navi da guerra senza equipaggio a bordo) – 1 . Sono navi militari ai sensi dell'articolo 239, comma 1, le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, che ne recano i segni distintivi e che sono impiegate da personale militare sottoposto alla disciplina militare. 2 . Le navi di cui al comma 1 sono navi da guerra quando sono poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma. 3 . Le navi di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte, rispettivamente, nel ruolo di cui all'articolo 239, comma 1, lettera a), e nel quadro del naviglio militare dello Stato, previa certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa, ovvero per il Corpo della Guardia di finanza sono iscritte nel relativo elenco statistico di cui all'articolo 294 del regolamento. 4 . Le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 244. Art. 239- ter. – (Registro dei mezzi navali militari) – 1 . I veicoli di superficie e subacquei senza equipaggio a bordo, quando costituiscono assetti organici delle navi di cui agli articoli 239, 239- bis e 244, sono annotati nell'atto di iscrizione delle medesime, previa certificazione per l'ammissione alla navigazione rilasciata dalla competente struttura del Ministero della difesa, ovvero per il Corpo della Guardia di finanza sono iscritti nell'elenco statistico di cui all'articolo 294 del regolamento »; b) all'articolo 244, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3 - bis . Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, in via d'urgenza, l'iscrizione temporanea in apposita sezione del registro anche di navi di proprietà non esclusiva delle amministrazioni dello Stato nonché di navi munite di certificazione, noleggiate per lo svolgimento di servizi governativi non commerciali o adibite al trasporto di personale militare o delle Forze di polizia, all'evacuazione di cittadini italiani o stranieri o allo svolgimento di altre funzioni governative »; c) l'articolo 246 è sostituito dal seguente: « Art. 246. – ( Sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo) – 1. I sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo sono mezzi aerei a controllo remoto o autonomo, impiegati per le finalità istituzionali dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri per le attività connesse ai compiti militari. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3- sexies , del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, la classificazione dei sistemi di cui al comma 1 del presente articolo è definita con decreto del Ministro della difesa. 3. Il decreto di cui al comma 2 definisce inoltre: a) le regole del volo; b) i titoli aeronautici o abilitanti necessari per la conduzione abbinati alla classificazione recata dal decreto di cui al comma 2; c) i connessi requisiti psicofisici e percorsi formativi. 4. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono responsabili dell'impiego dei sistemi di cui al comma 1 e, nei casi di attività operative, in territorio nazionale o all'estero, connesse a situazioni emergenziali, di crisi o di conflitto armato, seguono le regole dell'autorità responsabile a tal fine designata, anche in deroga alle regole previste dal comma 3, lettera a) »; d) gli articoli 247 e 248 sono abrogati; e) la rubrica della sezione III del capo III del titolo II del libro secondo è sostituita dalla seguente: « Sistemi militari senza equipaggio »; f) all'articolo 676: 1) al comma 1, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »; 2) al comma 2- bis, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »; g) all'articolo 743: 1) al comma 1, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »; 2) al comma 3- bis, le parole: « pilotaggio aereo » sono sostituite dalle seguenti: « pilotaggio di aeromobili »; h) all'articolo 744, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota militare o » sono inserite le seguenti: « del brevetto militare di pilota o »; i) all'articolo 746, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota militare o » sono inserite le seguenti: « del brevetto militare di pilota o »; l) all'articolo 748, comma 1, dopo le parole: « brevetto di pilota d'aeroplano o » sono inserite le seguenti: « quello militare di pilota o »; m) nella sezione II del capo II del titolo I del libro nono, dopo l'articolo 2134 è aggiunto il seguente: « Art. 2134- bis. – ( Sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo in uso alla Guardia di finanza ) – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3- sexies , del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal medesimo comma, ai sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo in uso al Corpo della Guardia di finanza, di cui all'articolo 745 del codice della navigazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del presente codice, quando iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa. 2 . Il Corpo della Guardia di finanza nell'impiego per le proprie esigenze istituzionali dei sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1, ne assume la diretta responsabilità e osserva le regole emanate dal Ministero della difesa a presidio della sicurezza del volo. 3. Per i sistemi aeromobili militari senza equipaggio a bordo di cui al comma 1 in uso al Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 246 sono adottate sentito il Comando generale del medesimo Corpo e, in caso di impiego per attività non preordinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono riferite alla circolazione aerea ».

Art. 6. (Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

1. All'articolo 184 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2 - bis . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. Nelle aree di cui al primo periodo, gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono adempiuti se: il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche da svolgere; le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza; le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza indicate dal regolamento ».

Art. 7. (Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato e disposizioni in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e di personale militare specialista cyber )

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « d-bis) identifica e periodicamente aggiorna lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 15- bis »; b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: « Art. 15 -bis. – (Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato) – 1. Lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato è l'insieme delle infrastrutture informatiche, comprensivo di hardware , software , capacità, dati, connessioni fisiche ed elettromagnetiche, dei sistemi cyber -fisici Operational Technology (OT) comprensivi di sistemi attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale (ICS) installati su mezzi e piattaforme militari, apparecchiature mobili dotate di connessione di rete, nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali. 2 . Lo spazio cibernetico di interesse nazionale di cui al comma 1 è identificato e periodicamente aggiornato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) »; c) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: « c-bis) ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7- bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché dell'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini delle informazioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l) , della medesima legge, è autorità cyber del Ministero della difesa, responsabile dell'organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze; c-ter) ferme restando le attribuzioni degli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7- bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quanto previsto dagli articoli 7- bis e 7- ter del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, nonché le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale previste dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, garantisce, anche in tempo di pace, coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, la tutela dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, di cui all'articolo 15- bis del presente codice, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive in Patria e all'estero; c-quater) emana direttive a carattere interforze concernenti la difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito della Difesa, lo spazio elettromagnetico nei limiti in cui è di interesse delle Forze armate, nonché in materia di reclutamento, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale destinato alle unità cibernetiche interforze; c-quinquies) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare la prontezza operativa di unità cibernetiche nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza; c-sexies) è responsabile unico dei dati del Ministero della difesa ed esercita poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle aree tecnico-amministrativa, tecnico-operativa e tecnico-industriale in materia di impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche. Ulteriori disposizioni specifiche sono demandate al regolamento »; d) dopo l'articolo 614 è inserito il seguente: « Art. 614- bis. – (Fondo per l'incentivazione nel settore della cybersicurezza) – 1. Per le finalità di cui agli articoli 974- quater , 1804- bis e 1816- bis , è istituito un fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. La dotazione del fondo è pari a 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 8.077.399 euro per l'anno 2032, 8.872.829 euro per l'anno 2033, 10.933.253 euro per l'anno 2034, 11.690.928 euro per l'anno 2035, 13.666.103 euro per l'anno 2036, 13.380.798 euro per l'anno 2037, 14.350.835 euro per l'anno 2038, 14.036.999 euro per l'anno 2039, 14.978.506 euro per l'anno 2040 e 14.624.727 euro annui a decorrere dall'anno 2041. 2. Con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le Forze armate »; e) nel libro quarto, titolo V, capo V, dopo la sezione IV è inserita la seguente: « Sezione IV- bis Personale militare specialista cyber Art. 974 -bis. – (Istituzione del brevetto di “Specialista Cyber Militare”) – 1 . Il Capo di stato maggiore della difesa, quale autorità cyber ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c-bis) , rilascia il brevetto di “Specialista Cyber Militare” al personale militare che: a) ha superato i corsi formativi di particolare livello tecnico ai sensi degli articoli 971, 972, 973 e 974, allo scopo istituiti presso il Ministero della difesa; b) risulta, previo accertamento, in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber . 2 . Con decreto del Ministro della difesa, in relazione ai ruoli e ai profili di carriera e di impiego del personale militare, sono definiti gli specifici livelli di qualifica del brevetto di cui al comma 1, le modalità di rilascio, i requisiti per il mantenimento nonché i casi di sospensione e di decadenza. 3 . Fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2, il Capo di stato maggiore della difesa, con proprio provvedimento: a) stabilisce gli iter formativi per il conseguimento dei brevetti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei profili professionali e delle qualifiche già in corso di validità; b) definisce le modalità di accertamento e assegnazione del livello di qualifica; c) dispone il ritiro ovvero la sospensione temporanea del brevetto. Art. 974- ter. – ( Ferme per il personale cyber ) – 1. Il personale militare in possesso del brevetto di cui all'articolo 974- bis è vincolato a una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto, a decorrere: a) dalla data di inizio dei corsi specialistici di cui all'articolo 974- bis , comma 1, lettera a). Il vincolo della ferma di cui al presente comma, alinea, non sussiste in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso; b) dalla data del rilascio del brevetto per i casi di cui all'articolo 974- bis , comma 1, lettera b). 2. Il personale di cui al comma 1, alinea, compresi gli ufficiali generali o gradi corrispondenti e gli ufficiali superiori, in possesso del brevetto di cui all'articolo 974- bis in corso di validità, al termine del periodo di ferma previsto al medesimo comma 1, è ammesso, a domanda, a un'ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte. Art. 974- quater. – (Indennità per il personale in possesso di brevetto di “Specialista Cyber Militare”) – 1 . Al personale militare in possesso del brevetto di cui all'articolo 974- bis in corso di validità, impiegato presso reparti, comandi e unità cibernetiche individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un'indennità cyber . 2 . Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, nei limiti di 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 7.130.186 euro per l'anno 2032, 8.267.982 euro per l'anno 2033, 9.358.369 euro per l'anno 2034, 10.401.349 euro per l'anno 2035 e 11.377.956 euro annui a decorrere dall'anno 2036, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contingenti massimi del personale destinatario, i criteri di assegnazione, le modalità applicative, le misure economiche e le condizioni di revoca o sospensione. 3 . L'indennità di cui al comma 1: a) non è cumulabile con l'indennità supplementare prevista dai commi 16 e 17 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56; b) è cumulabile con le indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché con quelle definite a seguito delle procedure di contrattazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; f) nel libro sesto, titolo IV, capo II, dopo l'articolo 1804 è aggiunto il seguente: « Art. 1804 -bis. – (Incentivi al personale in possesso del brevetto di “Specialista Cyber Militare”) – 1 . Al personale militare di cui all'articolo 974- ter , comma 2, ammesso a contrarre le ferme volontarie biennali ivi previste, è corrisposto, per ciascun biennio, un premio nei seguenti importi: a) 4.300 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi; b) 4.300 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 4.300 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 4.300 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 4.300 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione »; g) dopo l'articolo 1816 è inserito il seguente: « Art. 1816 -bis. – (Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori cyber militari) – 1 . Gli incentivi di cui all'articolo 1804- bis si applicano anche agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber , in possesso del brevetto di Specialista Cyber Militare di cui all'articolo 974- bis in corso di validità ».

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d) , è autorizzata la spesa di 1.573.951 euro per l'anno 2027, 2.579.004 euro per l'anno 2028, 3.621.983 euro per l'anno 2029, 4.759.779 euro per l'anno 2030, 5.944.983 euro per l'anno 2031, 8.077.399 euro per l'anno 2032, 8.872.829 euro per l'anno 2033, 10.933.253 euro per l'anno 2034, 11.690.928 euro per l'anno 2035, 13.666.103 euro per l'anno 2036, 13.380.798 euro per l'anno 2037, 14.350.835 euro per l'anno 2038, 14.036.999 euro per l'anno 2039, 14.978.506 euro per l'anno 2040 e 14.624.727 euro annui a decorrere dall'anno 2041. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Art. 8. (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per » sono soppresse; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della presente parte, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare il suddetto obiettivo ».

Art. 9. (Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili)

1. All'articolo 307, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « di servizi » sono inserite le seguenti: « nonché di lavori ».

Art. 10. (Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 536- bis , comma 1, dopo le parole: « difesa e sicurezza, procede » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea, »; b) all'articolo 537- ter : 1) al comma 1: 1.1) le parole: « , d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « , sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze, »; 1.2) dopo le parole: « supporto tecnico-amministrativo per » sono inserite le seguenti: « la realizzazione di opere infrastrutturali, per »; 1.3) le parole: « anche in uso alle forze armate » sono sostituite dalle seguenti: « , direttamente o per il tramite di filiali o società controllate all'estero, »; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis . Nel rispetto dei princìpi di neutralità finanziaria di cui al comma 1 e di annualità di bilancio, è autorizzata l'istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa per la gestione dei flussi finanziari relativi all'attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, sulla quale possono affluire anche versamenti in valuta. Al fine di agevolare la cooperazione con Stati esteri, è consentita la permuta di sistemi d'armamento, materiali e servizi con le prestazioni offerte dall'industria nazionale in favore dei predetti Stati, senza comportare a qualsiasi titolo spese a carico dello Stato ».

Art. 11. (Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)

1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544- bis è aggiunto il seguente: « Art. 544- ter. – (Riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa) – 1 . Il Ministero della difesa, ogniqualvolta il ricorso ai propri centri di test non risulti compatibile con le tempistiche delle esigenze operative ovvero di supporto all'industria di settore quale elemento competitivo, può riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri di test esterni all'Amministrazione della difesa, accreditati in accordo agli standard e alle normative nazionali e internazionali applicabili allo specifico settore. Le articolazioni competenti possono altresì procedere al riconoscimento delle evidenze di prova, sulla base delle procedure e degli standard già approvati dalle medesime articolazioni. 2 . Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le articolazioni competenti agiscono in attuazione degli indirizzi impartiti dal Direttore nazionale degli armamenti ».

Art. 12. (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)

1. Nella sezione II del capo III del titolo III del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620- bis è aggiunto il seguente: « Art. 620- ter. – (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare) – 1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica per la difesa, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM) a sostegno delle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale. La dotazione iniziale del FIRSTM, a decorrere dall'anno 2026, è pari a 10.000.000 di euro. 2 . Il FIRSTM è destinato alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo, anche a fondo perduto. 3 . Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRSTM ».

Art. 13. (Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 233, comma 1- ter , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « delle procedure di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 76, comma 2, lettera c) , sulla base di atto motivato dell'autorità di vertice di Forza armata, e ».

2. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1- ter è inserito il seguente: « 1 - quater. Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal presente articolo, secondo le disposizioni dell'articolo 233, comma 1- ter , del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi di eventi imprevisti o imprevedibili idonei a compromettere o a mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, di cui al medesimo articolo 233 ».

3. Al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « il dialogo competitivo » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto all'articolo 18- bis »; b) all'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2 - bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera d) , del presente articolo, le modifiche in corso d'esecuzione, previste dall'articolo 120, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere effettuate in deroga al limite previsto dal comma 2 del medesimo articolo 120, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre »; c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: « Art. 18- bis. – (Sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi) – 1. Al fine di conseguire capacità operative caratterizzate da innovatività di impiego, tramite lo sviluppo e l'evoluzione di prototipi, anche mediante metodologia di sviluppo agile, e conseguente produzione e acquisizione di sistemi o parte di sistemi caratterizzati da rapida obsolescenza di impiego, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 75 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tal caso, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara, nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 3 del presente decreto, fissandone preventivamente gli importi e la durata: a) appositi meccanismi di accelerazione in favore degli operatori economici partecipanti alla procedura; b) successivi cicli di sviluppo e di acquisizione ».

Art. 14. (Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset del Ministero della difesa)

1. All'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: « correlate », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « correlati »; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « , delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »; c) al comma 10: 1) dopo le parole: « , la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « e può avvalersi, esclusivamente previo assenso delle amministrazioni di appartenenza, comunque con oneri relativi al trattamento economico fisso e continuativo e al salario accessorio totalmente a proprio carico, anche di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle autorità indipendenti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche »; 2) le parole: « , da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , da impiegare secondo le modalità previste dal citato articolo 23- bis ».

Art. 15. (Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) , e all'articolo 7, comma 1, lettera d) , pari a 2.015.161 euro per l'anno 2027 e a 15.419.716 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, pari a 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera d) , e 12, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

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