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Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'imposta municipale propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale

S.2031 · titolo ufficiale: Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'imposta municipale propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 11/09/2026. proposto da Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri, presentato il 11/09/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 5, 97 e 119 della Costituzione la presente legge è finalizzata a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 3, con risorse finanziarie strutturali proprie, al fine di potenziarne la capacità amministrativa e programmatoria, a promuovere la coesione sociale, i processi di sviluppo economico, produttivo, turistico e gli interventi connessi alla transizione energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, nonché a contrastare lo spopolamento mediante il potenziamento dei servizi essenziali e delle infrastrutture, anche al fine di ridurre i divari esistenti e di garantire il riequilibrio territoriale dei comuni ricadenti nelle aree individuate dal Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 2. (Attribuzione della quota di gettito erariale dell'imposta municipale propria (IMU) ai comuni delle aree interne)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni individuati dall'articolo 3, la quota di gettito IMU riservata allo Stato, calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento sugli, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è attribuita ai comuni medesimi.

2. Ai fini del presente articolo, la quota di gettito attribuita ai comuni beneficiari è determinata con riferimento ai versamenti ordinari dell'IMU affluiti al bilancio dello Stato. Restano disciplinati dalla normativa vigente i proventi derivanti dalle attività di accertamento, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e recupero dell'evasione tributaria.

3. L'attribuzione delle somme spettanti a ciascun comune è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Art. 3. (Comuni beneficiari)

1. Sono beneficiari delle disposizioni della presente legge i comuni classificati dal vigente PSNAI come: a) comuni intermedi; b) comuni periferici; c) comuni ultraperiferici.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con cadenza coerente con i cicli di programmazione dei fondi strutturali europei, alla predisposizione dell'elenco dei comuni beneficiari, in conformità con quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 31 del 23 luglio 2025. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È fatta salva la facoltà della Cabina di regia per le aree interne di approvare, con frequenza biennale o triennale, specifiche rettifiche straordinarie e riperimetrazioni dell'elenco, su istruttoria tecnica del Comitato tecnico aree interne (CTAI) e su motivata richiesta delle Regioni interessate, a fronte di comprovati mutamenti nella dotazione dei servizi essenziali o di processi di fusione e associazione tra comuni, nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 6 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. (Attribuzione, trasferimento e destinazione delle risorse)

1. Il gettito di cui all'articolo 2 è attribuito ai comuni beneficiari ed è trasferito annualmente con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministero dell'interno, mediante una o più erogazioni in acconto nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento e una successiva erogazione a saldo, comprensiva degli eventuali conguagli. Le modalità di determinazione degli acconti e del saldo sono definite con il decreto di cui al comma 4, in modo da garantire ai comuni beneficiari la tempestiva disponibilità delle risorse e la loro utilizzabilità nell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Per il primo anno di applicazione della presente legge, ovvero qualora per specifiche annualità non siano disponibili in tempo utile i dati necessari alla determinazione degli importi da erogare in acconto, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede comunque all'erogazione delle relative somme sulla base delle migliori informazioni, elaborazioni e stime disponibili, anche fondate sui dati storici di gettito e sugli elementi conoscitivi acquisiti presso le amministrazioni competenti, fermo restando il successivo conguaglio in sede di saldo. Le somme erogate ai sensi del primo periodo assumono assumono carattere definitivo all'atto del trasferimento e non sono soggette a recupero, compensazione o riduzione per effetto di eventi successivi concernenti il gettito originariamente riservato allo Stato, fatti salvi i casi di errore materiale o di attribuzioni effettuate sulla base di dati manifestamente inesatti. Gli eventuali oneri derivanti da rimborsi, rettifiche o contenziosi relativi a tale gettito sono posti a carico del bilancio dello Stato.

3. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono iscritte nei bilanci dei comuni beneficiari nel rispetto dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1 e concorrono al mantenimento degli equilibri di bilancio.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite: a) le modalità di determinazione delle somme spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 1; b) le procedure e le tempistiche di trasferimento delle risorse; c) i criteri di aggiornamento delle stime e di effettuazione degli eventuali conguagli; d) le modalità di monitoraggio degli effetti finanziari della misura; e) le procedure di recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 5. (Effetti sulla capacità fiscale e sui meccanismi perequativi)

1. Le risorse attribuite ai comuni beneficiari ai sensi dell'articolo 2 non rilevano ai fini della determinazione della capacità fiscale dei comuni beneficiari né ai fini della determinazione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e degli altri meccanismi perequativi previsti dalla legislazione vigente.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non possono derivare riduzioni delle risorse spettanti ai comuni beneficiari nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale o di altri strumenti di perequazione finanziaria fondati sulla capacità fiscale dei comuni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite esclusivamente le modalità tecniche di attuazione e coordinamento delle disposizioni del presente articolo con i sistemi di perequazione vigenti.

Art. 6. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: a) quanto a 500 milioni di euro annui, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate definitivamente acquisite al bilancio dello Stato derivanti dall'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, come annualmente determinate dalla legge di bilancio; b) quanto a 100 milioni di euro annui, mediante interventi di razionalizzazione e di riordino degli strumenti statali di sostegno territoriale; c) quanto a 100 milioni di euro annui, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate erariali connesse allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture.

2. Con la legge di bilancio sono individuati gli stati di previsione, i fondi, le autorizzazioni di spesa e le entrate interessati dall'attuazione del comma 1, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per il primo anno di applicazione è consentita l'adozione di procedure semplificate di stima del gettito spettante ai comuni beneficiari, ferma restando la successiva definizione dei conguagli.

Art. 8. (Monitoraggio degli effetti finanziari e clausola di salvaguardia)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sostenibilità degli oneri.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sull'andamento delle attribuzioni di gettito ai comuni beneficiari e sugli effetti finanziari prodotti relativi all'anno precedente.

3. Qualora, sulla base dell'attività di monitoraggio, emergano scostamenti significativi rispetto agli oneri previsti dall'articolo 6, il Governo provvede ai conseguenti interventi correttivi nell'ambito dei successivi provvedimenti di finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato