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Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di istituzione del congedo straordinario per l'assistenza ai figli ricoverati per il trattamento di patologie acute o per la successiva fase di post-acuzie

S.2032 · titolo ufficiale: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di istituzione del congedo straordinario per l'assistenza ai figli ricoverati per il trattamento di patologie acute o per la successiva fase di post-acuzie

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 21/10/2026. proposto da Sen. Zambito Ylenia ed altri, presentato il 14/09/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente: « Art. 47- bis . – (Congedo straordinario per ricovero del figlio) – 1 . Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di un anno, in caso di ricovero del figlio, indipendentemente dall'età dello stesso, per il trattamento di patologie acute o per la successiva fase di post-acuzie, anche presso strutture di riabilitazione. 2 . Il ricovero di cui al comma 1 è documentato mediante attestazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria o riabilitativa privata accreditata presso la quale il figlio è ricoverato. L'attestazione indica la data di inizio del ricovero e, ove questo sia cessato, la relativa data di cessazione. 3 . L'attestazione di cui al comma 2 è trasmessa, con modalità telematiche, dalla struttura sanitaria o riabilitativa all'INPS, che ne verifica la regolarità e la trasmette senza indugio al datore di lavoro interessato »; b) all'articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 - bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 47- bis »; c) all'articolo 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2 - bis . Per i periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 47- bis , la copertura contributiva di cui al comma 2 è dovuta per l'intera durata del congedo, indipendentemente dall'età del figlio ».

Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

scheda ufficiale sul sito del Senato