Disposizioni in materia di sostegno alla cultura
S.2034 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di sostegno alla cultura e di tutela del patrimonio culturale e artistico nazionale
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 07/10/2026. proposto da Sen. Garavaglia Massimo, presentato il 15/09/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Princìpi e finalità)
1. La presente legge, in attuazione dei princìpi di promozione dello sviluppo della cultura di cui al primo comma dell'articolo 9 della Costituzione, e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui al secondo comma del medesimo articolo, nonché in coerenza con le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e con il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , numero 1.3), della legge 9 agosto 2023, n. 111, reca disposizioni finalizzate a incentivare interventi di sostegno alla cultura e di tutela del patrimonio culturale e artistico nazionale.
Art. 2. (Rafforzamento del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – « Art bonus »)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge, anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate: a) in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono in via prevalente attività di conservazione, restauro e gestione di edifici, ville, parchi o giardini dichiarati di particolare interesse artistico, archeologico o storico ai sensi dell'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che sono aperti al pubblico; b) in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2018; c) in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o di fabbricerie disciplinate dagli articoli da 35 a 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico, biblioteche, archivi o musei di rilevante interesse culturale; d) in favore delle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534; e) in favore degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del festival; f) in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione e il riconoscimento delle manifestazioni e dei festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale di cui alla lettera e) .
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per le erogazioni effettuate nell'anno 2027, di 20 milioni di euro per le erogazioni effettuate nell'anno 2028, e di 30 milioni di euro annui per le erogazioni effettuate a decorrere dall'anno 2029.
4. Ai fini del monitoraggio e del rispetto dei limiti di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3.
Art. 3. (Modifica al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di credito d'imposta – « Art bonus »)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, il limite di cui al primo periodo è fissato all'1 per cento dei ricavi annui ».
Art. 4. (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di detrazioni fiscali per le spese di manutenzione, protezione e restauro degli immobili vincolati)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per le spese di cui al comma 1, lettera q) »; b) all'articolo 18, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera q) ».
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 3,33 milioni di euro per l'anno 2028, a 10 milioni di euro per l'anno 2029, a 20 milioni di euro per l'anno 2030, a 26,67 milioni di euro per l'anno 2031, e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, valutati in 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.