I commercialisti potranno esercitare anche in società
S.2045 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
stato: esame in comm., ultima attività il 21/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro giustizia Nordio ed altri, presentato il 24/09/2026.
in parole semplici
IN BREVE
La legge delega il Governo a riscrivere in modo organico le regole per la professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il Governo deve emanare un decreto entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, rispettando i principi indicati dall'articolo 2. Il testo non è ancora legge definitiva: è in seconda lettura e in esame in commissione.
COSA CAMBIA PER TE
- Riorganizzazione delle attività professionali e indicazione delle attività riservate per legge.
- Possibilità di esercitare la professione in forma associata o societaria con regole su costituzione e funzionamento.
- Regole di incompatibilità meno automatiche e controlli successivi (ex post).
- Libera pattuizione del compenso tra professionista e cliente, comunque proporzionato alla prestazione.
- Aggiornamento dei parametri per i compensi su proposta del Consiglio nazionale.
- Cambiamenti nei requisiti per candidarsi alle cariche negli ordini e nel Consiglio nazionale, con misure per equilibrio generazionale e parità di genere.
- Possibilità di voto elettorale telematico a distanza, garantendo segretezza e libertà del voto.
- Revisione delle dimensioni e della composizione degli ordini territoriali e delle soglie per l’elezione di minoranze.
- Mandati degli organi nazionali e territoriali di quattro anni e limite di due mandati consecutivi.
- Semplificazioni nella disciplina disciplinare e nelle procedure dei consigli di disciplina.
- Previsione di ipotesi di cancellazione dall'Albo (registro professionale).
- Possibile disciplina della specializzazione degli iscritti e limiti alla creazione di sotto-albi.
- Possibilità di svolgere il tirocinio anche durante gli studi universitari per abbreviare i tempi di abilitazione.
- Possibile introduzione di polizze collettive di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a carico del Consiglio nazionale, compatibilmente con obblighi individuali.
- I decreti delegati dovranno anche stabilire i tempi di applicazione delle nuove regole elettorali.
A CHI SI APPLICA
Si applica ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, ai loro ordini territoriali e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle norme indicate.
A CHE PUNTO E'
Il testo è stato già approvato dall'altra Camera ed è ora in seconda lettura. Attualmente è in esame in commissione. Non è ancora legge definitiva: serve l'approvazione finale e poi il Governo dovrà emanare il decreto delegato entro i termini posti dalla legge se la delega sarà confermata.
ARTICOLO PER ARTICOLO
Art. 1: Delega il Governo ad adottare un decreto legislativo entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale, con intese con altri Ministri per profili specifici e trasmissione dello schema alle Camere per parere.
Art. 2: Indica i princìpi e i criteri direttivi che il decreto deve seguire, elencando le materie da riformare (attività riservate, forme di esercizio, incompatibilità, compensi, organizzazione elettorale, composizione degli ordini, disciplina disciplinare, specializzazioni, tirocinio, assicurazioni ecc.).
Art. 3: Stabilisce che l'attuazione della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni usano risorse disponibili.
testo ufficiale
Art. 1. (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto è adottato, per i profili attinenti all'attività universitaria e ai titoli abilitanti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e, per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 e con la procedura indicata nei commi 2 e 3 del presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del citato comma 1.
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi)
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riorganizzare le attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, mediante il riordino delle disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; b) prevedere una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata sia in forma societaria, definendo le modalità di costituzione e di gestione, il funzionamento e i limiti di tali forme di esercizio dell'attività professionale, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dagli articoli 4 e 4- bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché delle disposizioni del codice civile; c) dettare una disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile che escluda incompatibilità automatiche e preveda sistemi di controllo ex post , nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla normativa dell'Unione europea; d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali; e) prevedere che i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge, siano aggiornati con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; f) ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali mediante disposizioni volte a ridurre l'anzianità di iscrizione all'Albo necessaria per l'assunzione della singola carica elettiva nonché a valorizzare l'equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti adottati dal Consiglio nazionale garantiscano la parità tra i sessi attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere o l'alternanza per sesso nella composizione della lista ovvero altre misure idonee; g) rivedere le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, in coerenza con l'obiettivo della transizione digitale, mediante la previsione della modalità telematica a distanza per l'espressione del voto, secondo forme che garantiscano l'uniformità delle procedure nel rispetto dei princìpi della segretezza e della libertà del voto; h) rivedere le classi dimensionali degli ordini territoriali, al fine di tener conto della complessità gestionale in relazione al numero degli iscritti, e rivedere la composizione dei consigli degli ordini territoriali prevedendo una soglia minima di preferenze per l'elezione dei componenti della minoranza all'interno del consiglio dell'ordine; i) prevedere che la durata del mandato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consigli degli ordini territoriali e degli altri organi nazionali e territoriali sia di quattro anni, mantenendo la disciplina del limite di non più di due mandati consecutivi e razionalizzandola in relazione alle peculiarità del sistema elettorale del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali; l) rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali; m) aggiornare le competenze del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali in considerazione delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione; n) rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che costituisca causa di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale nonché delle cariche di presidente di regione o di provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e di sindaco di un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti; o) rivedere, razionalizzare e semplificare le disposizioni in materia disciplinare, con particolare riguardo alle regole per il funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, dei collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché del principio del contraddittorio; p) prevedere la disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale; q) prevedere, nei settori di cui alla lettera a) , una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, evitando la moltiplicazione di sotto-albi o di elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche; r) rivedere la disciplina del tirocinio per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo e per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prevedendo anche la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari, così da ridurre i tempi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione; s) introdurre eventualmente la disciplina di possibili forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di accrescere la tutela della clientela, fermo restando l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta; t) prevedere che i decreti delegati dispongano sui tempi di applicazione della nuova disciplina dei procedimenti elettorali di cui alle lettere f) , g) , h) e i) .
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, abroga espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge e quelle con esso incompatibili, nei limiti della disciplina concernente l'attività di dottore commercialista e di esperto contabile, e stabilisce le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.