le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Disposizioni sulla sicurezza e salubrità degli impianti aeraulici

S.2049 · titolo ufficiale: Disposizioni sulla sicurezza e salubrità degli impianti aeraulici

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 29/09/2026. proposto da Sen. Centinaio Gian Marco ed altri, presentato il 29/09/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge interviene sulle misure di gestione degli impianti aeraulici prevedendo l'introduzione di un sistema di verifica dei medesimi impianti basato sulla prevenzione e sul controllo mediante ispezioni tecniche periodiche che permettono di valutare lo stato igienico-sanitario effettivo degli impianti e di garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i tipi di impianti aeraulici che convogliano aria in ambienti chiusi, installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento a: a) impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria , sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termo-igrometriche richieste; b) impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria, sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termiche richieste, escluso il controllo igrometrico; c) impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria, sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa, esclusi il controllo termico e quello igrometrico.

Art. 3. (Controlli)

1. Il titolare dell'impianto aeraulico adotta ogni misura tecnica volta a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dell'aria emessa dall'impianto stesso.

2. I controlli volti a verificare le condizioni igienico-sanitarie degli impianti aeraulici sono effettuati da tecnici qualificati ai sensi dell'articolo 5, secondo le seguenti tempistiche: a) al termine dell'installazione, prima dell'attivazione dell'impianto; b) successivamente, con cadenza non superiore a dodici mesi, ridotta a sei mesi per gli impianti dotati di sistemi di umidificazione adiabatica e per quelli destinati a individui immunodepressi e sensibili. In ogni caso, in base ai risultati delle ispezioni e della valutazione dei rischi, il tecnico qualificato può prescrivere una cadenza diversa.

3. Con decreto del Ministro della salute , da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2.

4. Al termine del controllo, il tecnico qualificato rilascia un certificazione che deve essere conservata a cura del titolare dell'impianto.

Art. 4. (Requisiti di idoneità igienico-sanitaria e interventi correttivi)

1. Ai fini della presente legge, un impianto aeraulico è idoneo quando il controllo dello stato di tutti gli apparati che lo compongono ha constatato l'assenza di polveri e microrganismi patogeni sulle sue superfici interne, ovvero una quantità di particolato inferiore alla soglia definita con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 5 accerti che l'impianto non è idoneo ai sensi del comma 1, il titolare dell'impianto provvede agli interventi di sanificazione e bonifica entro il termine di sessanta giorni, avvalendosi di tecniche ed apparecchiature ad elevata efficienza, idonee a garantire il più elevato standard igienico-sanitario.

Art. 5. (Formazione di personale qualificato)

1. La formazione professionale dei tecnici qualificati addetti all'igiene degli impianti aeraulici è effettuata attraverso specifici corsi in stretta collaborazione con enti e associazioni di provata competenza culturale e didattica nel campo dell'igiene aeraulica, e costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici qualificati di cui al comma 2.

2. Presso il Ministro della salute è istituito l'elenco dei tecnici qualificati. Con decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei corsi di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nell'elenco e di tenuta dello stesso.

Art. 6. (Vigilanza)

1. La vigilanza consiste nella verifica della regolare conservazione della documentazione e del rispetto della periodicità dei controlli di cui all'articolo 3.

2. Le funzioni di vigilanza sugli impianti aeraulici sono svolte, sulla base di linee guida emanate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da personale tecnico-sanitario del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, appositamente formato.

Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente all'obbligo di esecuzione dei controlli periodici, con decorrenza dai seguenti termini successivi alla data della sua entrata in vigore: a) sei mesi, per gli impianti già in esercizio nei settori sanitario e sociosanitario; b) dodici mesi, per gli impianti già in esercizio nei settori scolastico, ricettivo e dell'industria alimentare; c) diciotto mesi, per gli impianti già in esercizio negli altri settori.

Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato