Istituzione della Card del caregiver e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i caregiver familiari conviventi
S.2052 · titolo ufficiale: Istituzione della Card del caregiver e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i caregiver familiari conviventi
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 30/09/2026. proposto da Sen. Versace Giusy, presentato il 30/09/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Definizione di caregiver familiare)
1. Ai fini della presente legge per « caregiver familiare » si intende la persona maggiorenne, individuata nell'ambito del progetto di vita di cui al capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che assiste e si prende cura in modo continuativo di un congiunto entro il secondo grado o di una persona con la quale intrattiene una comprovata relazione affettiva o amicale stabile e alla quale sia riconosciuta una o più delle seguenti condizioni: a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o di provvidenze equivalenti riconosciute in regime di invalidità per causa di servizio, di lavoro o di guerra; c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale condizione, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
2. Lo status di caregiver è riconosciuto anche ai minori di età compresa tra quattordici e diciassette anni, denominati « giovani caregiver », limitatamente alle tutele in materia di diritto allo studio, flessibilità scolastica e crediti formativi, assicurando che l'attività di cura non prevalga sul rispetto del loro prioritario interesse educativo.
3. Il caregiver familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la sostiene nella vita di relazione, nella mobilità, nello svolgimento delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, nel soddisfacimento dei bisogni primari e nell'adempimento delle varie incombenze. Nell'ambito del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, del piano di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti dalla legislazione vigente, l'attività del caregiver familiare è raccordata con gli interventi e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.
4. In relazione all'impegno di cura e di assistenza prestata, sono individuati i seguenti profili di caregiver familiare: a) caregiver familiare prevalente, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, oppure attestata da precedenti certificazioni; b) caregiver familiare ausiliario, convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza inferiore a quello del caregiver familiare prevalente; c) caregiver familiare ausiliario, non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza inferiore a quello del caregiver familiare prevalente.
5. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più caregiver familiari, di cui almeno un caregiver familiare prevalente. Se la persona assistita è di età inferiore ai diciotto anni, entrambi i genitori o i soggetti esercitanti la potestà genitoriale sono considerati caregiver familiari prevalenti, anche se non conviventi.
6. Il carico assistenziale di cui al comma 4, lettere a) e b), è attestato nel progetto di vita, nel PAI o negli ulteriori piani di intervento previsti dalla legislazione vigente.
7. Il requisito della convivenza è attestato mediante certificazione anagrafica rilasciata dal comune di residenza. Tale requisito è derogabile, su istanza motivata, qualora il caregiver familiare prevalente sia l'unico soggetto in grado di prestare assistenza a causa del decesso, dell'età avanzata o di patologie invalidanti degli altri familiari entro il secondo grado.
8. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base della documentazione acquisita d'ufficio dalle proprie banche dati, integrata, ove necessario, dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2. (Istituzione della Card del caregiver )
1. È istituita la Card del caregiver , di seguito denominata « Card », quale strumento di identificazione nazionale, digitale e gratuito, rilasciato dall'INPS ai soggetti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi della presente legge.
2. La Card è rilasciata dall'INPS sulla base della documentazione acquisita d'ufficio dalle proprie banche dati, integrata, ove necessario, dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La Card consente al caregiver familiare di accreditarsi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso prioritario ai servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi, senza obbligo di esibire la documentazione clinica della persona assistita.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabilite le caratteristiche tecniche, grafiche e di sicurezza della Card , nonché le modalità di rilascio, rinnovo e revoca della stessa.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi dell'infrastruttura tecnologica già utilizzata per il rilascio di strumenti di identificazione analoghi alla Card .
Art. 3. (Sperimentazione triennale della contribuzione figurativa per i caregiver familiari conviventi prevalenti)
1. In via sperimentale, per gli anni 2027, 2028 e 2029, ai caregiver familiari prevalenti è riconosciuta, a carico dello Stato, per l'intero periodo di assistenza effettivamente prestata, la contribuzione figurativa piena, equiparata a quella prevista per il lavoro domestico, secondo gli importi determinati annualmente dall'INPS.
2. Beneficiano della contribuzione figurativa di cui al comma 1 i caregiver familiari prevalenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità di cura non inferiore a ventiquattro mesi continuativi, fatta eccezione per i caregiver familiari di persone di età inferiore a diciotto anni; b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 15.000 euro; c) assenza di attività lavorativa o svolgimento di attività lavorativa con reddito lordo annuo di 5.000 euro lordi.
3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è utile ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura, secondo la disciplina generale del regime previdenziale di iscrizione del beneficiario. In mancanza di precedente iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria, il caregiver familiare è iscritto d'ufficio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.
4. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta, per ciascun beneficiario, per un periodo massimo di trentasei mensilità nell'arco del triennio di sperimentazione, sulla base dell'attività di cura effettivamente svolta e certificata.
5. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa massima di 100 milioni di euro per l'anno 2027, di 110 milioni di euro per l'anno 2028 e di 110 milioni di euro per l'anno 2029. Tali importi costituiscono limiti massimi di spesa. Qualora l'accoglimento delle domande determini un fabbisogno superiore al limite di spesa previsto per ciascun anno, l'INPS provvede alla riduzione proporzionale del periodo di copertura contributiva riconosciuto a ciascun beneficiario, in misura tale da assicurare il rispetto del predetto limite.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, le procedure per la presentazione delle domande e per il riconoscimento della contribuzione figurativa, nonché le modalità operative per l'applicazione della riduzione proporzionale di cui al comma 5.
7. Sulla base dei dati raccolti nel triennio di sperimentazione, il Governo può proporre alle Camere, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, l'estensione progressiva della platea dei beneficiari e l'eventuale stabilizzazione della misura.
Art. 4. (Garanzie all'autodeterminazione della persona assistita)
1. L'individuazione del caregiver familiare avviene con il coinvolgimento della persona assistita e nel rispetto della sua volontà, in attuazione dei princìpi di autodeterminazione e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
2. Eventuali deroghe alla scelta della persona assistita sono ammesse esclusivamente nei casi in cui la stessa non sia in grado di esprimere il proprio consenso e sono motivate per iscritto nell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 8. Qualora alla persona assistita sia stato nominato un amministratore di sostegno, la motivazione è trasmessa al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data del riconoscimento, per le valutazioni di competenza.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. (Conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)
1. Il lavoratore caregiver familiare ha diritto all'adozione di misure di accomodamento ragionevole sul luogo di lavoro, comprese quelle relative alla rimodulazione degli orari di lavoro, nonché a richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla richiesta. L'eventuale diniego deve essere puntualmente motivato sulla base di comprovate ragioni tecnico-organizzative non altrimenti superabili.
2. Al lavoratore di cui al comma 1 è altresì riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso dei caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. A decorrere dall'anno 2027, per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.
4. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del caregiver familiare possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al caregiver familiare sono stabilite dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Art. 6. (Semplificazione degli adempimenti documentali)
1. Il riconoscimento del ruolo di caregiver familiare effettuato dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 8, costituisce prova sufficiente della medesima qualifica per tutti i procedimenti amministrativi per i quali essa è richiesta. Le amministrazioni interessate acquisiscono d'ufficio i relativi dati e non possono richiedere al caregiver familiare ulteriori attestazioni aventi il medesimo contenuto.
2. Il caregiver familiare che sia stato altresì nominato amministratore di sostegno della persona assistita, ai sensi del titolo XII, capo I, del libro primo del codice civile, non è tenuto a ripetere nei confronti dell'INPS gli adempimenti di rendicontazione già svolti nei confronti del giudice tutelare. Con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi dell'INPS e quelli degli uffici dei giudici tutelari.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.