Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il contrasto all'accumulo illecito di rifiuti e per l'introduzione di sistemi di monitoraggio volumetrico e di adeguamento economico delle garanzie finanziarie negli impianti di stoccaggio anche in caso di incendio
S.2055 · titolo ufficiale: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il contrasto all'accumulo illecito di rifiuti e per l'introduzione di sistemi di monitoraggio volumetrico e di adeguamento economico delle garanzie finanziarie negli impianti di stoccaggio anche in caso di incendio
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/10/2026. proposto da Sen. Matera Domenico, presentato il 01/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 188- bis , dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis . I decreti di cui ai commi 1 e 2 definiscono le modalità: a) di raccolta dei dati relativi alla capacità autorizzata e alla capacità effettivamente occupata degli impianti di cui all'articolo 208, comma 11- ter , nonché gli eventi di allerta e di blocco dei conferimenti derivanti dal superamento delle soglie stabilite dalla normativa vigente; b) tecniche di interoperabilità tra il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i sistemi di monitoraggio degli impianti di cui all'articolo 208, comma 11- ter »; b) all'articolo 196, comma 1, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: « p-bis) i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione di cui all'articolo 208 »; c) all'articolo 208, dopo il comma 11- bis sono inseriti i seguenti: « 11-ter . Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti, devono installare a proprie spese: a) sistemi di rilevamento e misurazione volumetrica tridimensionale idonei a scansionare costantemente e in tempo reale lo spazio occupato dai rifiuti; b) sistemi di pesatura elettronici abilitati alla registrazione automatica delle targhe dei veicoli di trasporto e dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita. 11-quater . I dati rilevati ai sensi del comma 11- ter sono trasmessi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 188- bis , commi 1 e 2, e alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. 11-quinquies . Qualora i sistemi di cui al comma 11- ter verifichino il raggiungimento del 90 per cento della capacità istantanea di stoccaggio autorizzata per l'impianto, il sistema informatico del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 188- bis , commi 1 e 2, informa le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti che, sulla base di controlli programmati, è disposta la sospensione delle attività dell'impianto al raggiungimento del 100 per cento della capacità di stoccaggio autorizzata. 11-sexies . Al fine di gestire eventuali situazioni di pericolo, le garanzie finanziarie di cui al comma 11, lettera g) , devono coprire il 100 per cento dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti calcolati sulla capacità massima autorizzata. L'importo della garanzia finanziaria da prestare per gli obblighi derivanti dall'attivazione e dalla gestione operativa delle discariche e dei luoghi autorizzati per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi deve coprire anche i costi, in caso di incendio dei rifiuti, per la loro caratterizzazione e il successivo smaltimento dei rifiuti combusti; in ogni caso deve essere pari ad almeno un minimo di 2 milioni di euro. L'importo della garanzia finanziaria è soggetto a revisione e aggiornamento obbligatori, con cadenza biennale, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, sulla base delle tariffe medie di mercato rilevate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dai prezzari ufficiali regionali per lo smaltimento delle specifiche categorie di rifiuto autorizzate. La mancata presentazione del rinnovo o dell'adeguamento della garanzia entro i termini stabiliti comporta la sospensione automatica dell'efficacia dell'autorizzazione ambientale e il divieto di ingresso di nuovi rifiuti nell'impianto. 11-septies . La manomissione, la disattivazione o l'alterazione dei sistemi di cui al comma 11- ter comportano la revoca immediata dell'autorizzazione ambientale e l'applicazione delle sanzioni penali previste per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'articolo 256, comma 1 ».