Disposizioni in materia di prevenzione dell'infertilità e di preservazione della fertilità femminile
S.2057 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di prevenzione dell'infertilità e di preservazione della fertilità femminile
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 06/10/2026. proposto da Sen. Sensi Filippo ed altri, presentato il 06/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3, 31, 37 e 51 della Costituzione, promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'infertilità, la preservazione della fertilità femminile, la tutela della salute riproduttiva, nonché l'accesso gratuito a percorsi di crioconservazione pianificata degli ovociti (CPO) per ragioni mediche e per ragioni sociali, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità, alla procreazione e alle pari opportunità, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché allo scopo di sostenere la natalità e combattere il calo demografico.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) « ragioni mediche »: le patologie o le condizioni che per caratteristiche cliniche o per approccio terapeutico possono pregiudicare la fertilità, tra cui: 1) neoplasie maligne da sottoporre a terapie antitumorali potenzialmente tossiche a livello gonadico; 2) endometriosi severe; 3) patologie croniche recidivanti che richiedano terapie con immunosoppressori o farmaci gonadotossici; 4) patologie che provocano la riduzione della riserva ovarica; b) « ragioni sociali »: la scelta di pianificare la maternità per motivi legati al proprio progetto di vita.
Art. 3. (Piano di screening della riserva ovarica)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un piano di screening della riserva ovarica rivolto alle donne tra i 20 e i 39 anni, con l'obiettivo di identificare le donne con ridotta riserva ovarica e informare le medesime sulla possibilità di pianificare la gravidanza in tempi consoni con la propria condizione o di accedere alla preservazione preventiva della fertilità tramite la crioconservazione dei propri ovociti. Per l'attuazione del piano di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni per l'anno 2027.
2. Nel piano di cui al comma 1 sono compresi l'effettuazione di screening della riserva ovarica tramite prelievo ematico da eseguire gratuitamente e senza prescrizione medica presso le strutture pubbliche o private accreditate ed individuate nel decreto di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri per la redazione di un piano operativo, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, concernente gli aspetti organizzativi del piano di cui al medesimo comma 1.
Art. 4. (Esenzione dalle spese per l'accesso alla CPO per ragioni mediche)
1. La donna in età fertile con età inferiore o uguale a 40 anni, che sia affetta da una delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) , può accedere al prelievo dei propri ovociti presso una delle strutture pubbliche o private individuate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, al fine della CPO.
2. I costi del prelievo e di crioconservazione degli ovociti sono a carico del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del quarantatreesimo anno di età della donna. Dopo tale termine, la donna può mantenere il materiale conservato previo pagamento del relativo costo.
3. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le linee guida recanti le indicazioni inerenti alle tecniche, i relativi protocolli di esecuzione delle metodiche e i criteri di inclusione ed esclusione dai medesimi.
Art. 5. (Inserimento nei livelli essenziali di assistenza)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute propone, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'inserimento delle prestazioni relative alla crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico, per ragioni mediche, nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in particolare nell'ambito delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita.
Art. 6. (Contributo per l'accesso alla CPO per ragioni sociali)
1. Il Ministero della salute, anche al fine di limitare le conseguenze sociali determinate dal calo demografico, favorisce l'accesso alla CPO per ragioni sociali attraverso la concessione di un contributo economico alle donne di età compresa tra i 25 e i 39 anni, con nucleo familiare avente un reddito con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari a un valore massimo di euro 3.000, da rendicontare sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per la CPO.
3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di riparto delle risorse e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 7. (Campagne informative, di sensibilizzazione e di comunicazione istituzionale)
1. Il Ministero della salute realizza, in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 6 e 7, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 70,5 di euro milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.