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Ratifica Accordi Italia-Algeria in materia di sicurezza e di cooperazione lotta al terrorismo

S.2058 · titolo ufficiale: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto ad Algeri il 1° febbraio 2024, e dell'Accordo sulla cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 23 luglio 2025

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 21/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri, presentato il 08/10/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto ad Algeri il 1° febbraio 2024; b) Accordo sulla cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 23 luglio 2025.

Art. 2. (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , e dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della presente legge.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , della presente legge, sono pari ad euro 65.709 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026 e ad euro 64.009 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2027, e valutati in euro 10.265 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2027.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della presente legge sono pari a euro 34.522 per l'anno 2026 e ad euro 69.044 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in euro 100.231 per l'anno 2026, euro 143.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2027 ed euro 134.753 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione per euro 100.231 per l'anno 2026 ed euro 143.318 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , e dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato