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Disposizioni in materia di iscrizione nei registri dello stato civile dei bambini nati morti e per la dignità del lutto perinatale

S.2062 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di iscrizione nei registri dello stato civile dei bambini nati morti e per la dignità del lutto perinatale

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 30/09/2026. proposto da Sen. De Poli Antonio, presentato il 30/09/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Definizione di feto nato morto)

1. Ai fini della presente legge, per feto « nato morto » si intende il prodotto del concepimento, indipendentemente dall'età gestazionale, completamente espulso o estratto dalla madre, che non mostri alcun segno di vitalità, quali la respirazione spontanea o, a seguito di stimolazione, le pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale, o per il quale l'autopsia non metta in evidenza aria nei polmoni.

Art. 2. (Requisiti del feto nato morto per l'iscrizione al registro dello stato civile)

1. Ai fini dell'iscrizione del feto nato morto nel registro dello stato civile si applica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in quanto il feto nato morto è equiparato, a tal fine, al bambino nato vivo.

Art. 3. (Regolamentazione del trasporto e della sepoltura del feto nato morto)

1. Per la regolamentazione della polizia mortuaria si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in coerenza con i criteri di classificazione della mortalità fetale stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, tenendo conto della distinzione relativa all'età gestazionale pari o superiore a ventotto settimane.

Art. 4. (Tutela dei dati personali e consenso)

1. Ogni adempimento connesso alla formazione dell'atto, al trasporto e alla sepoltura del feto o dei prodotti del concepimento è svolto nel rispetto dei principi di consenso informato, della trasparenza e della minimizzazione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. È fatto divieto di procedere alla sepoltura o ad annotazioni che rendano identificabile la madre o i genitori senza loro espresso consenso, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 5. (Libero arbitrio dei genitori)

1. È facoltà dei genitori di feti nati morti, rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2, presentare domanda di iscrizione nel registro dello stato civile, su apposito modulo corredato da attestazione di avvenuta nascita di cui all'articolo 30, secondo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, nonché da certificato medico attestante la natimortalità, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, del medesimo regolamento.

Art. 6. (Attività dell'ufficiale dell'anagrafe)

1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe dei feti nati morti ed è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

2. L'ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle del regolamento per la sua esecuzione.

3. L'ufficiale di anagrafe può interpellare, allo stesso fine, enti, amministrazioni e uffici pubblici e privati.

4. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 7. (Tenuta dei registri)

1. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi dei feti nati morti è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 8. (Rilevazione statistica nazionale)

1. Tenuto conto del regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'ISTAT, in collaborazione con il Ministero della salute, istituiscono un sistema di rilevazione nazionale dei casi di perdita gestazionale, suddiviso, ai soli fini della rilevazione statistica di cui al presente articolo, in tre classi gestazionali: a) prodotti del concepimento: da zero a meno di ventidue settimane; b) prodotti abortivi: dalla ventiduesima settimana di gestazione fino al compimento della ventottesima settimana di gestazione; c) nati morti: dal compimento della ventottesima settimana di gestazione in poi.

2. I dati raccolti vengono pubblicati annualmente nel Rapporto sulla salute materno-infantile in Italia dell'ISS e resi disponibili alle regioni ai fini della programmazione sanitaria e del sostegno alle famiglie.

Art. 9. (Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato