Istituzione del Parco nazionale dell'Etna
S.2066 · titolo ufficiale: Istituzione del Parco nazionale dell'Etna
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 19/10/2026. proposto da Sen. Nicita Antonio ed altri, presentato il 19/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Istituzione del Parco nazionale dell'Etna)
1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna.
2. È istituito l'Ente di gestione del Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato « Ente parco », dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Alla tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, parte IV, dopo la voce: « Ente parco nazionale del Circeo » è aggiunta la seguente: « Ente parco nazionale dell'Etna ».
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 5, la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale dell'Etna coincidono, in via provvisoria, con quelle individuate dal decreto del presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, sono definite la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale dell'Etna e sono adottate le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Fino alla nomina degli organi di cui all'articolo 2, la gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Etna è affidata all'Ente Parco dell'Etna, con sede in Nicolosi, nella città metropolitana di Catania.
Art. 2. (Organi)
1. Sono organi dell'Ente parco: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunità del Parco nazionale dell'Etna.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Entro due mesi dalla data della sua costituzione, il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco nazionale dell'Etna la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso.
4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla città metropolitana di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 3. (Entrate dell'Ente parco)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, destinate al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi della Regione siciliana e degli enti pubblici; c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e) eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari di cui alla lettera a) del comma 1 sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 4. (Convenzioni)
1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità del Parco nazionale dell'Etna.
Art. 5. (Promozione)
1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale dell'Etna, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 6. (Disposizioni transitorie e in materia di personale)
1. Il personale dell'Ente Parco dell'Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell'Ente parco.
2. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'Ente parco, è collocato in posizione di comando presso l'Ente Parco dell'Etna può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente parco.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessorio che costituisce assegno personale non assorbibile.
4. Fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente parco rimangono in carica i dirigenti dell'Ente Parco dell'Etna.
5. L'Ente parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente Parco dell'Etna.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini del funzionamento del Parco nazionale dell'Etna è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui una quota, pari ad almeno la metà, è destinata a garantire l'integrale copertura dei posti previsti dalla pianta organica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.