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Disposizioni in materia di aggravanti penali, misure cautelari ed esecuzione delle espulsioni per gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare

S.2067 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di aggravanti penali, misure cautelari ed esecuzione delle espulsioni per gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 19/10/2026. proposto da Sen. Cantalamessa Gianluca, presentato il 19/10/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei princìpi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione e in conformità alla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reca disposizioni per contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare e la commissione di illeciti penali da parte di stranieri in condizione di soggiorno irregolare.

Art. 2. (Modificazioni al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione amministrativa)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, dopo il comma 3- quinquies è inserito il seguente: « 3-quinquies.1. In caso di condanna anche non definitiva, l'espulsione amministrativa o il rimpatrio volontario assistito dello straniero irregolare condannato sono eseguiti con priorità assoluta. Per le finalità di cui al presente comma, il questore dispone il trattenimento temporaneo presso un centro di permanenza di cui all'articolo 14. Qualora la pena residua non superi i due anni, il giudice dell'esecuzione dispone la scarcerazione anticipata ai soli fini dell'espulsione »; b) all'articolo 14, il comma 5- ter è sostituito dal seguente: « 5-ter. In caso di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, ovvero di violazione del divieto di dimora o di altre misure alternative, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La violazione reiterata comporta l'arresto obbligatorio in flagranza e l'applicazione prioritaria dell'espulsione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche allo straniero titolare di protezione internazionale o umanitaria o allo straniero che abbia presentato domanda di asilo qualora, per effetto della normativa vigente o di sentenze definitive, sia accertata la cessazione del titolo o la manifesta infondatezza della domanda ovvero qualora ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Art. 3. (Introduzione dell'articolo 15- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di circostanza aggravante)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: « Art. 15- bis . – (Circostanza aggravante speciale e disciplina cautelare per lo straniero in soggiorno irregolare) – 1. Costituisce circostanza aggravante l'avere il colpevole commesso il reato in condizione di soggiorno irregolare sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 10- bis , ovvero quando risulti, ai sensi di legge o di sentenza definitiva, la cessazione di un titolo di protezione internazionale o umanitaria ovvero la manifesta infondatezza della domanda di asilo o di protezione speciale. 2. Nei casi di cui al comma 1, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 3. Nei casi di cui al comma 1, non si effettua il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti concorrenti di cui all'articolo 69 del codice penale, salvo che l'applicazione delle circostanze aggravanti non determini un trattamento sanzionatorio non proporzionato alla condotta punita. 4. Nei confronti dello straniero di cui al comma 1, il giudice, ai fini della disposizione delle misure cautelari personali di cui all'articolo 274 e seguenti del codice di procedura penale, attribuisce particolare rilevanza alla condizione di irregolarità del soggiorno, alla connessa pericolosità sociale e al concreto rischio di fuga o di sottrazione all'esecuzione della pena o dell'espulsione ».

Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato