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Delega al Governo per la protezione del processo elettorale a livello locale, regionale e nazionale nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

S.2068 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la protezione del processo elettorale a livello locale, regionale e nazionale nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 22/10/2026. proposto da Sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri, presentato il 22/10/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Delega al Governo per la tutela del processo elettorale a livello locale, regionale, nazionale e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la protezione del processo elettorale a livello locale, regionale, nazionale e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di garantirne l'integrità e salvaguardare la partecipazione a elezioni libere da ingerenze straniere, considerati l'elevato rischio di manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al primo o al terzo periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere sistemi di monitoraggio delle informazioni relative alle campagne elettorali finalizzati a prevenire ogni tentativo di disinformazione e ogni forma di screditamento dei partiti politici, dei candidati e del processo elettorale e prevedere misure tempestive e coordinate per contrastarli; b) prevedere misure volte alla definizione di un quadro strategico generale e alla individuazione di strumenti di cooperazione a livello nazionale ed europeo; c) individuare ogni strumento utile a contrastare la diffusione di notizie false generate dall'intelligenza artificiale, al fine di garantire agli utenti delle piattaforme online di grandi dimensioni l'integrità delle informazioni e dei processi elettorali e la distinzione tra informazioni veritiere e informazioni false; d) prevedere l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che, anche sulla base dell'analisi di quanto avvenuto nello svolgimento di precedenti consultazioni elettorali, siano in grado di anticipare, simulare e mitigare i rischi legati alla manipolazione delle informazioni, alle interferenze informatiche e alla diffusione artificialmente amplificata dei contenuti; e) prevedere l'istituzione di un Comitato speciale presieduto dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con il compito di svolgere le attività di cui alle lettere da a) a d) e composto da esperti dotati di specifiche competenze, individuati sulla base di esplicite indicazioni dei gruppi parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione; f) prevedere la trasmissione alle Camere, da parte della medesima Autorità delegata, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione semestrale di sintesi sulle attività svolte dal Comitato speciale che evidenzi gli eventuali profili di rischio rilevati dal medesimo e ogni eventuale elemento di interesse.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione della delega di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per garantire l'assolvimento delle funzioni attribuite al Comitato speciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

scheda ufficiale sul sito del Senato