Gratuito patrocinio per vittime di reati sul lavoro
S.2071 · titolo ufficiale: Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 23/10/2026. proposto da Dep. Gribaudo Chiara ed altri, presentato il 23/10/2026.
in parole semplici
IN BREVE
La proposta estende il patrocinio a spese dello Stato (assistenza legale pagata dallo Stato) alle vittime di reati collegati alla sicurezza sul lavoro che restano totalmente inabili o, in caso di morte, ad alcune persone indicate dalla legge. Prevede anche il costo stimato e la fonte di finanziamento.
COSA CAMBIA PER TE
- La persona resa totalmente inabile in conseguenza del reato indicato nel testo può accedere al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni già previste per altri casi.
- In caso di decesso della vittima, sono ammessi al patrocinio i soggetti indicati nell'articolo 90, comma 3 del codice di procedura penale (il testo della proposta richiama quella norma senza specificarne i soggetti).
- La spesa è stimata in 2.318.400 euro all'anno a partire dal 2027.
- Il finanziamento è coperto con una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale della missione "Fondi da ripartire", utilizzando parzialmente un accantonamento del Ministero del lavoro.
A CHI SI APPLICA
Si applica alle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che abbiano prodotto totale inabilità oppure decesso; per il caso di decesso la proposta rimanda alle persone indicate nell'art. 90, comma 3 del codice di procedura penale.
A CHE PUNTO E'
Il testo è già stato approvato dall'altra Camera ed è in seconda lettura al Senato. Lo stato riportato è "da assegnare a commissione" per l'esame. Non è ancora legge.
ARTICOLO PER ARTICOLO
Art. 1: Aggiunge al comma 4‑ter dell'art. 76 del DPR 115/2002 l'ammissione al patrocinio per la persona resa totalmente inabile per il reato richiamato e, in caso di decesso, per i soggetti di cui all'art. 90, comma 3 c.p.p.; stima oneri di 2.318.400 euro annui dal 2027 e indica le riduzioni di stanziamento per il finanziamento.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Al comma 4- ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono altresì ammessi al patrocinio la persona resa totalmente inabile in conseguenza del reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale e, nel caso di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2.318.400 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.