Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici
S.2072 · titolo ufficiale: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 23/10/2026. proposto da Dep. Molinari Riccardo ed altri, presentato il 23/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Ambito di applicazione, oggetto e finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali in materia, la presente legge, al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali.
2. In conformità ai princìpi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, la presente legge prevede misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali insediate in zone situate all'interno dei centri storici, per il conseguimento degli obiettivi di interesse generale della tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.
Art. 2. (Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)
1. Al fine di coniugare la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano e dei valori storico-culturali che lo caratterizzano, i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori, possono individuare , in accordo con i distretti urbani del commercio ove esistenti, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3, ambiti territoriali all'interno del centro storico, in cui sono applicabili peculiari prescrizioni dirette a disciplinare l'esercizio delle attività commerciali e artigianali secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, negli ambiti territoriali di cui al comma 1 i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando risulti incompatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica.
Art. 3. (Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)
1. Gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, sono individuati sulla base di uno dei seguenti criteri: a) l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di luoghi iconici; b) la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219; c) la presenza di aree di interesse paesaggistico o culturale ovvero di particolare interesse turistico, religioso o enogastronomico.
Art. 4. (Disciplina specifica degli ambiti territoriali)
1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni, sulla base di una regolamentazione soggetta a verifica periodica, possono adottare prescrizioni concernenti: a) le tipologie di attività commerciali e artigianali consentite; b) le distanze minime tra gli esercizi commerciali e artigianali da rispettare per l'apertura di nuove attività e in caso di trasferimento di attività esistenti; c) gli orari di apertura, da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica.
Art. 5. (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 6 . (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.