Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante l'Accordo per lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto ad Atene il 19 giugno 2025
S.2073 · titolo ufficiale: Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante l'Accordo per lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto ad Atene il 19 giugno 2025
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 23/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri, presentato il 23/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante l'Accordo per lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto ad Atene il 19 giugno 2025.
Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.
Art. 3. (Oneri per le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili concessi in uso gratuito all'Organizzazione europea di diritto pubblico)
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo I del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata in favore dell'Agenzia del demanio la spesa di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2026 e di euro 800.000 per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a euro 100.000 per l'anno 2026, euro 900.000 per l'anno 2027 ed euro 100.000 a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) quanto a euro 800.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .