Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
S.2074 · titolo ufficiale: Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 23/10/2026. proposto da Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro infrastrutture e mobilità sostenibili Salvini ed altri, presentato il 23/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Articolo 1. (Integrazione contributo per il settore dell'autotrasporto per il caro gasolio e differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore)
1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a settembre » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo ad agosto ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.
2. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026 è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
4. Al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono soppressi; b) l'articolo 4 è soppresso; c) all'articolo 7: 1) al comma 3 all'alinea, sostituire: « 1, 2, 4, » con i numeri: « 1, 2 » e le parole « in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026 »; 2) alla lettera g) sostituire le parole: « 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « 63,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e dal comma 3 valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 2. (Disposizioni urgenti per garantire la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi)
1. All'articolo 83- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante di cui al comma 5, primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall'applicazione dei predetti valori minimi. Ferma restando l'autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, di cui al comma 4, i valori minimi e massimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti a riferimento per i contratti scritti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la lettera c) , è inserita la seguente: « c-bis) valore del costo del carburante all'atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto; ».
Articolo 3. (Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi)
1. Al fine di sostenere la continuità operativa e la liquidità delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, le medesime imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di cui al presente articolo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività.
2. Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al comma 1, le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 ovvero, in alternativa, la sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale degli stessi. A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente al pagamento degli elementi accessori, senza alcuna formalità e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero, in sede di attuazione della sospensione, secondo condizioni e modalità più favorevoli per l'impresa utilizzatrice concordate tra le parti.
Articolo 4. (Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi)
1. L'articolo 1677- bis del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 1677- bis. – (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose). – Se l'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto ».
Articolo 5. (Digitalizzazione delle informazioni per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in ambito nazionale)
1. Nell'ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilità civile e della regolarità del trasporto sono condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in formato digitale. Le informazioni di cui al primo periodo costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, ove applicabili alla specifica operazione di trasporto: a) le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile; b) gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956; c) le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001; d) le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono acquisite, conservate, condivise e rese disponibili mediante piattaforme eFTI di cui al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, ovvero mediante piattaforme digitali interoperabili con le medesime finalizzate alla gestione dei dati commerciali e logistici necessari all'esecuzione del trasporto e ad assicurarne la riferibilità univoca alla relativa operazione di trasporto.
3. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'interoperabilità delle piattaforme, alla conservazione delle informazioni e al loro accesso da parte delle autorità competenti.
Articolo 6. (Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori agricoli per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante)
1. Al fine di consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8- ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite all'AGEA per le finalità di cui al comma 2.
2. Con provvedimento del Direttore dell'AGEA, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'AGEA provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'AGEA è individuata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di registrazione relativi al regime di aiuto di cui al presente articolo.
4. Per il sostegno agli investimenti necessari al potenziamento e all'innovazione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi dell'AGEA, funzionali anche all'esercizio delle attività previste dai commi 2 e 3, è autorizzata la spesa di 14,4 milioni di euro per l'anno 2026.
Articolo 7. (Contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante)
1. Al fine di fronteggiare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese esercenti l'attività di pesca e di acquacoltura in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al dieci per cento della spesa sostenuta nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni si provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Articolo 8. (Misure in favore dell'ordine e della sicurezza pubblica)
1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2026 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione: a) Polizia di Stato: 24 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 15 milioni di euro; c) Corpo della guardia di finanza: 9 milioni di euro; d) Corpo di polizia penitenziaria: 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 6, 7 e 8, determinati in 322,050 milioni di euro per l'anno 2026 e in 60 milioni di euro in termini di fabbisogno per l'anno 2027, si provvede: a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 2; b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario; c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse del fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 34- ter , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. e) quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; f) quanto a 158,65 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1- quater , comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176; g) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; h) quanto a 62 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. All'articolo 1- ter del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; b) al comma 8, le parole: « 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 260 milioni di euro ».
Articolo 10. (Applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis . In deroga ai commi precedenti, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che, su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto per le imprese di paesi terzi. ».
Articolo 11. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.