Interpretazione autentica e altre disposizioni in materia di disciplina intertemporale degli incentivi fiscali agli investimenti nelle start-up innovative
S.2079 · titolo ufficiale: Interpretazione autentica e altre disposizioni in materia di disciplina intertemporale degli incentivi fiscali agli investimenti nelle start-up innovative
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 28/10/2026. proposto da Sen. Matera Domenico, presentato il 28/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. L'articolo 29- bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini della fruizione dell'agevolazione ivi prevista, si interpreta nel senso che le modifiche apportate dall'articolo 31 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, si applicano esclusivamente agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 193 del 2024.
2. L'agevolazione fiscale di cui all'articolo 29- bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 2024, n. 193, costituisce un regime distinto e alternativo rispetto a quello disciplinato dall'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, soggetto alle condizioni previste dallo stesso articolo 29- bis , dalle relative disposizioni attuative e dalla normativa europea in materia di aiuti « de minimis » direttamente applicabile.
3. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al comma 2, i requisiti relativi all'indipendenza dell'investitore, alla titolarità di partecipazioni preesistenti nell'impresa beneficiaria e alle condizioni degli investimenti ulteriori, previsti per il regime ordinario di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e dalle relative disposizioni attuative, non costituiscono autonomi requisiti di accesso al regime di cui all'articolo 29- bis del medesimo decreto-legge, salvo che la loro applicazione sia espressamente prevista dalla disciplina di quest'ultimo regime o risulti obbligatoria in forza della normativa europea direttamente applicabile.
4. La preesistente qualità di socio o di socio fondatore dell'impresa beneficiaria, nonché la titolarità di partecipazioni nel capitale sociale della medesima anteriormente all'investimento agevolato, non costituiscono, di per sé, cause di esclusione dall'agevolazione per gli investimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 2024, n. 193, ferme restando le altre condizioni previste dalla disciplina applicabile.
5. Sono fatti salvi gli effetti delle comunicazioni, delle istanze e degli altri adempimenti amministrativi effettuati secondo le modalità e nei termini previsti dalla disciplina vigente alla data di effettuazione dell'investimento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli investimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 2024, n. 193, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso attività di controllo o accertamento, siano pendenti procedimenti contenziosi in materia tributaria ovvero non sia intervenuta una definizione definitiva del rapporto tributario.
Art. 2.
1. Con riferimento agli investimenti effettuati anteriormente al 18 dicembre 2024, la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è valutata sulla base della disciplina nazionale ed europea applicabile alla data di effettuazione dell'investimento.
2. Ai fini del comma 1, la qualità di socio fondatore dell'impresa beneficiaria non costituisce, di per sé, causa di esclusione dall'agevolazione. Per gli investimenti successivi effettuati dal medesimo soggetto trovano applicazione le condizioni previste dalla disciplina vigente alla data dell'investimento, comprese quelle relative agli investimenti ulteriori di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nella versione temporalmente applicabile.
3. Le condizioni, i limiti e le cause di esclusione introdotti dall'articolo 31 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, non si applicano agli investimenti effettuati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando l'applicazione delle condizioni già previste dalla disciplina nazionale ed europea vigente al momento dell'investimento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti tributari non definitivamente definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli interessati da attività di controllo, accertamento o contenzioso, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.