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Misure per la tutela del commercio di prossimità e per il contrasto alle pratiche elusive realizzate mediante il fenomeno delle partite IVA cosiddette «apri e chiudi»

S.2080 · titolo ufficiale: Misure per la tutela del commercio di prossimità e per il contrasto alle pratiche elusive realizzate mediante il fenomeno delle partite IVA cosiddette «apri e chiudi»

stato: da assegn. a commis., ultima attività il 29/10/2026. proposto da Sen. Cantalamessa Gianluca, presentato il 29/10/2026.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d-bis) è abrogata; b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, tutelando in ogni caso le piccole realtà imprenditoriali. 4-bis . Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, nonché alle attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo. 4-ter . Nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e in ogni altro caso in cui sia accertato, con provvedimento motivato del comune, un fenomeno di degrado urbano connesso all'attività, gli esercizi di vicinato di tipo alimentare e non alimentare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono tenuti alla chiusura entro le ore 21.00 di ogni giorno. Le regioni, d'intesa con gli enti locali, possono estendere o modulare tale obbligo in relazione alle specifiche esigenze di tutela del decoro urbano e dei beni culturali ».

Art. 2. (Garanzia fideiussoria per l'attribuzione della partita IVA ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che esercitano attività commerciali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'attribuzione della partita IVA al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea che intende esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo nel settore commerciale di tipo alimentare e non alimentare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo di 50.000 euro a favore dell'Agenzia delle entrate.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata a tutela dei crediti tributari e contributivi connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività. La garanzia ha durata quinquennale che decorre dalla data dell'attribuzione della partita IVA ed è svincolata decorso tale termine, previa verifica della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi.

3. In caso di accertato mancato adempimento degli obblighi tributari o contributivi ovvero di irreperibilità del contribuente successivamente alla cessazione dell'attività, l'Agenzia delle entrate procede all'escussione della garanzia di cui al comma 1 nei limiti delle somme dovute.

4. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad apposito fondo istituito presso il Ministero delle imprese e made in Italy e destinato al finanziamento di interventi volti alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione degli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di prestazione, gestione, svincolo ed escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 3. (Vincoli geografici e tutela dei centri storici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di tutelare l'ambiente urbano e il decoro e di contrastare fenomeni di degrado e di omologazione commerciale, le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, possono individuare, tenuto conto dei princìpi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ambiti territoriali, all'interno del centro storico e nelle aree di pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico, dove vietare l'esercizio di determinate attività commerciali, individuate in riferimento al tipo e alla categoria merceologica, quando lo stesso risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, dei beni culturali e del decoro.

Art. 4. (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato