Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di rappresentanza parlamentare della Sardegna e della Sicilia, in attuazione del principio di insularità
S.2081 · titolo ufficiale: Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di rappresentanza parlamentare della Sardegna e della Sicilia, in attuazione del principio di insularità
stato: da assegn. a commis., ultima attività il 29/10/2026. proposto da Sen. Meloni Marco ed altri, presentato il 29/10/2026.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Il numero dei seggi complessivamente assegnati alle circoscrizioni comprese nel territorio della Sardegna e della Sicilia non può essere inferiore, per ciascuna delle due regioni, a quello determinato dalla ripartizione basata sul numero degli abitanti, risultante dal censimento generale della popolazione dell'anno 2021 »; b) al quarto comma, dopo le parole: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero » sono inserite le seguenti: « e di quelli assegnati alle Regioni Sardegna e Sicilia ai sensi del comma precedente » e le parole: « per trecentonovantadue » sono sostituite dalle seguenti: « per il numero dei seggi che rimangono da assegnare ».
Art. 2. (Modifica all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla Sardegna e alla Sicilia non può essere assegnato un numero di senatori inferiore a quello determinato dalla ripartizione basata sul numero degli abitanti, risultante dal censimento generale della popolazione dell'anno 2021 ».
Art. 3. (Disposizione sull'applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.